Sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'equiparabilità dell'interdittiva antimafia alla comunicazione antimafia

Sull'interpretazione costituzionalmente orientata dell'equiparabilità dell'interdittiva antimafia alla comunicazione antimafia


Atto amministrativo – Informazione antimafia – Comunicazione antimafia – Equiparazione

L’art. 89-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 1591 s’interpreta nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.. (1).

Atto amministrativo – Autorizzazioni – Informazione antimafia – Comunicazione antimafia – Presupposti – Soglie

Alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 89-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si deve ritenere che le soglie al di sotto delle quali ai sensi del successivo art. 91 non è prevista l’adozione dell’informazione antimafia (equiparata alla comunicazione) debbano rilevare anche nell’adozione dei provvedimenti in senso lato autorizzatori e cioè anche per i provvedimenti e gli atti che non siano direttamente finalizzati a esborsi economici a carico della finanza pubblica. (2).
Secondo il C.g.a. tale interpretazione, oltre ad essere costituzionalmente orientata, è conforme alla complessiva finalità delle norme previste per sconfiggere la criminalità mafiosa, avendo riguardo alle seguenti valutazioni. Sarebbe comprensibile la ratio della scelta del legislatore di indicare dei limiti “quantitativi” minimi all’informazione antimafia (e non alla comunicazione). Le ridotte dimensioni delle attività imprenditoriali che non necessitano della preventiva informazione antimafia non sarebbero infatti ritenute per legge, se non in casi eccezionali, veicoli di riciclaggio o iniziative idonee a sovvertire (non, almeno, in misura intollerabile) le regole del libero mercato. È stato ritenuto opportuno, così, dare ai soggetti latamente “sospetti” (che rientrino nei settori meno protetti della società, dove è più incisiva la letale suggestione della illegalità criminale) la possibilità di intraprendere piccole (autonome) attività imprenditoriali che consentano loro di non essere obbligatoriamente costretti a soggiacere alle lusinghe della criminalità per potere sopravvivere. Il loro accesso all’impiego presso pubbliche amministrazioni, del resto, sarebbe in via generale proibito dalle normative sulla costituzione del rapporto di lavoro pubblico e altresì l’assunzione di “sconsigliati” presso aziende private risulterebbe fattualmente preclusa perché essa finirebbe assai spesso con l’esporre queste ultime al rischio di essere, proprio per tale motivo, destinatarie a loro volta di informazioni interdittive antimafia (c.d. “a cascata”). Il Collegio ha pertanto ritenuto da un lato, che non sarebbe conforme a Costituzione un’esegesi del sistema che si risolvesse, complessivamente, nell’assoluta e integrale negazione – non solo a chi sia connivente con l’organizzazione criminale, ma perfino agli extranei unicamente destinatari di un “tentativo di infiltrazione” (che neppure occorre che abbia avuto successo) da parte della criminalità organizzata – di ogni possibilità di accesso a un’attività lavorativa lecita: ponendo dunque costoro di fronte a un unico dilemma, tra l’inedia e la delinquenza (in tal caso, sostanzialmente necessitata). Dall’altro lato, che solo consentendo di sopravvivere – con attività normativamente minimali – a soggetti che non avrebbero alcun’altra possibilità di accedere a stabile occupazione si contrasta efficacemente la mafia, anche nella sua distorta immagine di dispensatrice di lavoro e benessere e se ne indebolisce, pertanto, il potere nel campo sociale e la rinveniente vis actrattiva rispetto ai soggetti moralmente o economicamente più deboli. Pertanto ad avvviso del collegio questa sarebbe l’unica esegesi del sistema atta a incanalarlo sui binari di un’effettiva e sostanziale coincidenza con i valori costituzionali: dunque l’unica esegesi corretta e, perciò, vincolante per l’interprete. Sarà poi compito delle prefetture valutare, in concreto, se le dimensioni economico-imprenditoriali delle attività che richiedono, per legge, provvedimenti meramente autorizzatori (ma, ovviamente, giammai concessori) rientrino, nella sostanza, nei limiti (quantitativi) normativamente previsti per l’adozione delle informazioni interdittive, utilizzando criteri che tengano conto sia della dimensione dell’investimento iniziale e sia dei livelli di reddito dalle stesse prodotti o producibili.

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Autorizzazione amministrativa – Soglie – Applicabilità

I provvedimenti meramente autorizzatori relativi a iniziative commerciali o imprenditoriali che abbiano un valore economico che le collochi al di sotto delle soglie previste per l’adozione dell’informazione non devono (poter) subire la preclusione di un’informazione antimafia interdittiva che pur produca gli effetti della comunicazione antimafia: in tali ambiti, economicamente minori,  se non v’è luogo a comunicazione interdittiva, neppure può farsi adito a un’informazione interdittiva. (3).

(1) Conformi: Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 4 che ha giudicato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 89 bis citato con riguardo sia al presunto eccesso di delega ai sensi degli artt. 76 e 77, primo comma, sia all’art. 3 della Costituzione, validando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa che aveva superato la rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni; Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565; Consiglio di Stato, sez. I, parere 17 novembre 2015, n. 3088.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

ATTO amministrativo

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten