Sulla legittimità dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione mineraria in area percorsa dal fuoco ed utilizzata in precedenza per coltivazioni agricole

Sulla legittimità dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione mineraria in area percorsa dal fuoco ed utilizzata in precedenza per coltivazioni agricole


Ambiente –  Atto amministrativo –  Autorizzazione amministrativa – Autotutela –  Miniera e cava – Incendio.

È legittimo il provvedimento di annullamento in autotutela del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed autorizzazione mineraria relativamente ad una cava di quarzareniti in area interessata da incendio ed in precedenza utilizzata per coltivazioni agricole in quanto, ai sensi dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. (1).

Ambiente - Atto amministrativo - Autorizzazione amministrativa – Miniera e cava – Incendio – Destinazione di zona – Destinazione d’uso - Basilicata – Melfi - Monte Crugname

Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, si deve avere riguardo non già alla destinazione di zona/urbanistica, che è strettamente connessa all’attività di pianificazione, ma alla destinazione d’uso che riguarda ogni forma di utilizzo dell’immobile e la funzione a cui esso è concretamente adibito. (2).

Ambiente – Atto amministrativo – Autorizzazione amministrativa – Miniera e cava –Destinazione di zona – Destinazione agricola –  Destinazione d’uso

L’attività estrattiva di cava costituisce in astratto una delle destinazioni d’uso compatibili con la destinazione urbanistica (o destinazione di zona) a zona agricola dell’area. (3).

Ambiente – Atto amministrativo – Autorizzazione – Miniera e cava – Certificato di destinazione urbanistica – Catasto incendi.

In base all’attuale sistema normativo non sussiste alcun obbligo espresso per i comuni di includere nei certificati di destinazione urbanistica la circostanza che i terreni per i quali si domanda il rilascio del certificato siano stati percorsi da incendi e, pertanto, patiscono una serie di vincoli imposti dalla legge, in quanto l’ordinamento contempla uno strumento apposito di pubblicità dell’accadimento “incendio” (e, conseguentemente, degli effetti scaturenti dalla legge), consistente nell’elenco che racchiude la perimetrazione delle relative aree (catasto incendi). (4).

Atto amministrativo –  Miniera e cava – Vincolo derivante dall’incendio – Certificato di destinazione urbanistica – Catasto incendi – Necessità – Esclusione.

Il presupposto di applicazione del vincolo imposto dall’art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni, non è costituito dal perfezionamento del procedimento di inserimento dell’area percorsa dal fuoco negli elenchi del c.d. “catasto incendi” di cui all’art. 10, comma 2, della citata legge, bensì dall’accadimento in sé. (5).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(2) In senso conforme, sulla distinzione tra destinazione di zona e destinazione d’uso: Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2020, n. 4810.
(3) In senso conforme: T.a.r. per la Campania, 9 giugno 2023, n. 3567.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AMBIENTE

ATTO amministrativo

MINIERA e cava

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri