Sui presupposti per l’autoproduzione di operazioni portuali da parte delle imprese di navigazione
Sui presupposti per l’autoproduzione di operazioni portuali da parte delle imprese di navigazione
Navigazione marittima ed interna (ordinamento amministrativo della) – Nave – Operazioni portuali – Impresa autorizzata – Autoproduzione – Divieto – Illegittimità
È illegittimo il provvedimento di divieto di svolgere operazioni portuali in regime di autoproduzione, ossia con proprio personale, di cui all’art. 16, comma 4-bis della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, in relazione ad imprese di navigazione che risultino già assistite da apposito titolo autorizzativo per lo svolgimento delle medesime operazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 della medesima legge n. 84 del 1994. (1)
In motivazione, la Sezione ha rilevato l’ambiguità interpretativa dell’art. 16, comma 4-bis della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, che consente lo svolgimento in regime di autoproduzione qualora (tra l’altro) non sia possibile soddisfare la domanda “mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo”, che deve quindi essere interpretata in coerenza con il quadro normativo euro-unitario di riferimento, che non tollera l’esistenza di posizioni dominanti o di diritti esclusivi per le operazioni portuali, a meno che non si tratti di servizi di interesse economico generale.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini. Sull’autoproduzioni di operazioni portuali cfr. Corte di giustizia CEE, sentenza 10 dicembre 1991, in causa C-179/90, Siderurgica Gabrielli
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
NAVIGAZIONE marittima ed interna (ordinamento amministrativo della)
NAVE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri