Annullamento d’ufficio del provvedimento attributivo di vantaggi economici, differimento del dies a quo del termine ex art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilevanza eziologica della falsa rappresentazione dei fatti e onere a carico della P.A.

Annullamento d’ufficio del provvedimento attributivo di vantaggi economici, differimento del dies a quo del termine ex art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilevanza eziologica della falsa rappresentazione dei fatti e onere a carico della P.A.


Atto amministrativo – Autotutela - Art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Falsa rappresentazione dei fatti – Dichiarazioni sostitutive false – Decorrenza del termine per l’esercizio del potere di autotutela

Il superamento del termine perentorio fissato dall’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio è consentito nei casi in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che in questi casi viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia verificata inequivocabilmente dall'amministrazione con i propri mezzi. (1).

Atto amministrativo – Autotutela - Art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Annullamento d’ufficio - Presupposti – Falsa rappresentazione dei fatti – Dichiarazioni sostitutive false – Decorrenza del termine per l’esercizio del potere di autotutela – Rilievo eziologico della falsa rappresentazione dei fatti
 

È illegittimo il provvedimento di annullamento d’ufficio di un atto attributivo di vantaggi economici adottato oltre il termine perentorio previsto dall’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 qualora l’amministrazione non rappresenti l’esistenza di dichiarazioni false accertate con sentenza penale passata in giudicato o di una falsa rappresentazione dei fatti posti alla base del provvedimento annullato d’ufficio, ovvero qualora non sia dimostrato che la falsa rappresentazione dei fatti sia determinante e cioè che sussista il nesso causale tra le condotte di falsa rappresentazione dei fatti o di produzione di dichiarazioni o atti di notorietà falsi o mendaci e il provvedimento amministrativo di primo grado oggetto di autotutela. (2).

La fattispecie posta al vaglio della sezione ha riguardato l’esercizio del potere di autotutela dopo oltre cinque anni dalla adozione del provvedimento illegittimo attributivo di vantaggi

economici, in violazione del termine di 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 vigente ratione temporis. Il collegio ha ritenuto che il superamento di tale termine perentorio non possa essere giustificato, ai sensi del comma 2 bis, dalla pendenza di procedimenti penali riferiti alla non corretta gestione ed erogazione di risorse pubbliche a privati, in assenza di prova sul nesso causale tra le vicende penali ed il procedimento di primo grado oggetto di autotutela.

(1) In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, 14 agosto 2024, n. 7134, 3 aprile 2024, n. 3064, 18 marzo 2021, n. 2329; sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926, 24 maggio 2024, n. 4665, sez. VII, 15 febbraio 2024, n. 1535; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. II, 9 marzo 2024, n. 1210.

(2) In senso conforme: Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4665; 27 febbraio 2024, n. 1926, C.g.a., sez. giur., 3 agosto 2022, n. 911; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 10 luglio 2024, n. 2191 e 10 luglio 2024, n. 2190; T.a.r. per la Campania, sez. II, 22 luglio 2024, n. 4317.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, AUTOTUTELA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri