Mercato dell’organizzazione delle gare equestri, poteri regolatori in capo alla Federazione italiana sport equestri e abuso di posizione dominante
Mercato dell’organizzazione delle gare equestri, poteri regolatori in capo alla Federazione italiana sport equestri e abuso di posizione dominante
Mercato dell’organizzazione delle gare equestri, poteri regolatori in capo alla Federazione italiana sport equestri e abuso di posizione dominante
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Autorità garante della concorrenza e del mercato
L’abuso di posizione dominante è integrato da tre elementi: la posizione dominante individuale o collettiva, lo sfruttamento abusivo della stessa, l’assenza di giustificazioni obiettive preminenti sugli effetti restrittivi della concorrenza. In particolare, la posizione dominante consiste nella situazione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori; per provare l’esistenza dell’abuso di posizione dominante vengono solitamente presi in considerazione i seguenti indici indiretti: la quota di mercato dell’impresa; le possibilità di espansione dei concorrenti già presenti sul mercato ovvero di ingresso di imprese esterne ad esso; l’eventuale contro-potere degli acquirenti. (1).
Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Gare equestri
In assenza di dati quantitativi e concreti relativamente alla ripartizione del mercato delle manifestazioni e gare con equidi, aventi natura agonistica, amatoriale o ludica, non è possibile verificare la sussistenza della dominanza dell’operatore in tale mercato, che è presupposto imprescindibile della contestazione di abuso di posizione dominante, né è possibile verificare la proporzionalità e l’impatto dell’intervento regolatorio sull’assetto del mercato rilevante.
La posizione dominante non può essere desunta dalle prerogative regolatorie di una Federazione che incidano sulla possibilità di operare dei concorrenti, ad esempio mediante il divieto ai propri tesserati di partecipare ad eventi agonistici di altri circuiti, in quanto esse non investono direttamente tutte le diverse attività che sono incluse nel mercato di riferimento, tra cui quelle che presentano una connotazione ludica. In tema di abuso di posizione dominante, ai fini della delimitazione del mercato rilevante, occorre procedere ad una effettiva analisi del mercato di riferimento, tenere conto delle caratteristiche di ciascuna specialità ippica e del livello delle competizioni, agonistico, amatoriale, ludico.
Nella valutazione a fini antitrust della regolamentazione sportiva – qual è quella adottata dalla Federazione italiana sport equestri con i regolamenti tecnici che individuano la soglia dell’attività agonistica – l’Autorità è tenuta a verificare il contesto globale in cui la regolamentazione è adottata, e più in particolare i suoi obiettivi, e infine a valutare se gli eventuali effetti sulla concorrenza che ne derivano ineriscano al perseguimento di tali obiettivi, e siano a essi proporzionati. (2).
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 20 luglio 2020, n. 4646.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CONCORRENZA, ABUSO di posizione dominante
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri