Sulla mitigazione del regime sanzionatorio in caso di superamento dei limiti acustici ad opera di stabilimenti balneari con musica dal vivo, retroattività della lex mitior
Sulla mitigazione del regime sanzionatorio in caso di superamento dei limiti acustici ad opera di stabilimenti balneari con musica dal vivo, retroattività della lex mitior
Sulla mitigazione del regime sanzionatorio in caso di superamento dei limiti acustici ad opera di stabilimenti balneari con musica dal vivo, retroattività della lex mitior
Sanzioni amministrative – Comune e provincia – Inquinamento acustico – Emissioni sonore – Stabilimenti balneari – Sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande – Salute pubblica - Concorrenza
Sono illegittime le modifiche regolamentari approvate dal comune consistenti nell’abrogazione e nella riduzione della sanzione accessoria della sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande che abbiano, quale effetto, l’attenuazione del regime sanzionatorio previsto per i comportamenti degli operatori commerciali (nella specie, esercenti attività di somministrazione e di stabilimento balneare) in violazione dei limiti di emissioni sonore ed inquinamento acustico. Difatti, tali modifiche risultano lesive sotto il profilo della salute pubblica meritevole di protezione, in quanto la sospensione dell’attività costituisce una misura dissuasiva più efficace della sola sanzione pecuniaria, e della tutela della concorrenza tra gli operatori, penalizzando le attività stabili al chiuso rispetto a quelle occasionali e stagionali svolte all’aperto. (1).
Sanzioni amministrative – Retroattività della disposizione più favorevole - Ragionevolezza - Inquinamento acustico – Emissioni sonore - Sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande
In materia di efficacia nel tempo delle disposizioni che introducono un regime sanzionatorio più favorevole occorre distinguere fra sanzioni amministrative di natura afflittiva e punitiva, equiparabili alle sanzioni penali per le quali opera il principio di retroattività della norma sanzionatoria più favorevole, e le altre sanzioni amministrative che non presentino tali caratteri, per le quali la retroattività costituisce l’esito di un giudizio basato sul principio di ragionevolezza. Pertanto, poiché la sanzione della inibizione dell’attività per pochi giorni in caso di violazione dei limiti di emissioni sonore ed inquinamento acustico non presenta un reale contenuto afflittivo o punitivo, l’applicazione retroattiva delle nuove sanzioni più favorevoli non può essere automatica. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
(1) In senso conforme: Corte cost., 26 luglio 2022, n. 198.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
COMUNE e provincia
SANZIONI amministrative
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri