Sulla partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale

Sulla partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale


Unione europea - Corte di giustizia dell’Unione europea - Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Rilevanza


Spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l'interpretazione o la validità di una norma di diritto dell'Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a statuire, salvo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico, o qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile a tale questione. (1).

 

Unione europea - Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri - Comunicazioni telefoniche – Comunicazioni elettroniche – Servizio universale – Costo netto – Onere iniquo o ingiustificato – Ripartizione


In materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni, in base all’articolo 5 della direttiva 1997/33/CE, del 30 giugno 1997 e all’articolo 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, qualora uno Stato membro dell’Unione europea stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per l’impresa coinvolta, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Tali disposizioni vanno interpretate nel senso che spetta agli Stati membri fissare i criteri che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di valutare, procedendo a un esame specifico della situazione di ciascuna impresa coinvolta, se l’onere risultante dal costo netto degli obblighi di servizio universale possa essere considerato eccessivo e, pertanto, iniquo o ingiustificato per l’operatore cui sono stati imposti tali obblighi. (2).

 

Unione europea - Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri - Comunicazioni telefoniche - Comunicazioni elettroniche – Servizio universale – Costo netto – Onere iniquo o ingiustificato - Ripartizione – Servizi di telefonia fissa – Servizi di telefonia mobile – Sostituibilità


In materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni, al fine di valutare se l'onere risultante dal costo netto degli obblighi di servizio universale possa essere considerato eccessivo e, pertanto, iniquo o ingiustificato per l’operatore cui sono stati imposti tali obblighi, l’autorità nazionale di regolamentazione deve esaminare l’insieme delle caratteristiche proprie dell'operatore di cui trattasi, tenendo conto della sua situazione rispetto a quella dei suoi concorrenti sul mercato rilevante. Difatti, il deterioramento della posizione concorrenziale di un fornitore di servizio universale, in ragione del carattere ingiustificato dell'onere gravante su di esso a causa dei suoi obblighi di servizio universale reca pregiudizio ad una concorrenza effettiva sul mercato interessato e una tale circostanza può compromettere le condizioni di fornitura del servizio universale e, in ultima analisi, la realizzazione dell'obiettivo di garantire la disponibilità in tutta l'Unione europea di servizi di buona qualità accessibili al pubblico. (3).

 

Unione europea – Direttiva - Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri - Comunicazioni telefoniche - Comunicazioni elettroniche – Servizio universale – Costo netto - Ripartizione – Servizi di telefonia fissa – Servizi di telefonia mobile – Sostituibilità


In materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni, l’articolo 5 della Direttiva 1997/33/CE, del 30 giugno 1997 e l’articolo 13 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 non ostano a una normativa nazionale che non subordina la partecipazione degli operatori di telefonia mobile al meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale all'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e i servizi di telefonia mobile, purché tale normativa rispetti, in particolare, i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, obiettività e riduzione dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali. (4).

 

Unione europea – Direttiva - Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri - Comunicazioni telefoniche - Comunicazioni elettroniche – Servizio universale – Costo netto - Ripartizione – Servizi di telefonia fissa – Servizi di telefonia mobile


Il legislatore comunitario non ha inteso escludere a priori gli operatori di servizi di telecomunicazione mobile dal meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale che si riveli iniquo ed ingiustificato per l’operatore cui sono imposti tali obblighi. (5).
La questione posta al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in sede di rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ha riguardato il potere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di imporre agli operatori di telefonia mobile l'obbligo di contribuire al finanziamento del costo netto, qualora risulti iniquo ed ingiustificato, del servizio universale fornito dalla Telecom Italia. Nel caso in esame era contestata l’estensione dell’obbligo di contribuzione agli operatori del settore di telefonia mobile per presunta insussistenza del presupposto della imposizione, costituito dall’esistenza di un mercato unico tra servizi di telefonia mobile e fissa, quindi di un rapporto di concorrenza e di sostituibilità tra tali servizi, controbilanciato tuttavia dalla crescente pressione concorrenziale dei primi sui secondi in termini di perdite di volumi e ricavi.


(1) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. I, 15 dicembre 2023, n. 206; sez. VI, 27 aprile 2023, n. 495.

(2) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. V, 10 novembre 2022, n. 494.

(3) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. V, 10 novembre 2022, n. 494.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

UNIONE Europea, DIRITTO dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri

UNIONE Europea, CORTE di giustizia dell’Unione europea

UNIONE Europea, DIRETTIVA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri