Sulla giurisdizione in caso di domanda di pagamento di somme a titolo di compensazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime

Sulla giurisdizione in caso di domanda di pagamento di somme a titolo di compensazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime


Giustizia amministrativa – Giurisdizione – Appalto di lavori – Revisione dei prezzi – Giurisdizione civile  

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui la parte domanda l’accertamento del diritto di ottenere il pagamento delle somme a titolo di compensazione dell’aumento del prezzo dell’acciaio, con riferimento ai lavori eseguiti in esecuzione dei contratti di appalto di lavori; infatti, in materia di revisione dei prezzi, l’art. 133, lettera d), n. 2, c.p.a., va interpretato nel senso che il dato discriminante ai fini dell'esclusione di un potere autoritativo in capo alla p.a. e, quindi, di una posizione di interesse legittimo in capo all'impresa, è costituito non dalla mera esistenza di una clausola contrattuale di revisione prezzi, bensì dalla circostanza che questa disciplini in dettaglio l'attività di revisione nell’an, in modo da escludere ogni spazio di valutazione discrezionale in capo al committente e da poter fondare un vero e proprio diritto soggettivo alla revisione dell'appaltatore, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario (1).


(1)    Conformi: Cass. civ. sez. un., ord. n. n. 35952 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 7291 del 2023;
Difformi: Trib. Messina, n. 1492 del 2023.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIURISDIZIONE (in genere, amministrativa)

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri