Onerosità e gratuità dei titoli edilizi: una scelta rimessa al legislatore statale?
Onerosità e gratuità dei titoli edilizi: una scelta rimessa al legislatore statale?
Edilizia e urbanistica – Contributo di costruzione – Esenzione – Legge regionale – Puglia – Esclusione – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 117, comma 3°, Cost., la q.l.c. dell’art. 5, comma 3, lett. a), della legge della regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14, per violazione della determinazione dei “principi fondamentali”, riservati alla legislazione dello Stato, nelle materie di legislazione concorrente, tra cui v’è quella inerente il “governo del territorio”, nella misura in cui il predetto art. 5 della legge regionale prevede, per gli “Interventi straordinari di ampliamento” (art. 3 legge reg. citata) e per gli “Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione” (art. 4 legge reg. citata), il pagamento del contributo di costruzione, contrariamente a quanto disposto dall'art. 17, comma 3, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che invece prevede la gratuità del titolo edilizio per gli “interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari”. (1).
La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 110 del 12 dicembre 2025.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, CONTRIBUTO di costruzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri