Sull’entità della commissione richiesta dalla società emittente i buoni pasto agli esercizi convenzionati, nell’ambito del relativo accordo di convenzionamento

Sull’entità della commissione richiesta dalla società emittente i buoni pasto agli esercizi convenzionati, nell’ambito del relativo accordo di convenzionamento


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di servizi – Offerta economica – Buoni pasto – Sconto incondizionato – Limite – Legittimità

 

In caso di appalto avente ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, non è illegittima la clausola del bando con cui si prevede uno “sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto, così come previsto dall’art. 131, comma 5, del codice”, aggiungendo che “sarà oggetto di attribuzione punteggio la commissione che il concorrente si impegna ad applicare ai titolari degli esercizi che accettano i buoni pasto, fermo restando che qualora venisse offerto il 5% non verrà attribuito alcun punteggio”. Infatti, l’applicazione di un minore sconto incondizionato, e comunque di uno sconto non eccedente la soglia normativamente determinata, produce l’effetto di incentivare l’accettazione dei buoni pasto da parte degli esercenti – dal momento che essi non si vedranno penalizzati in fase di rimborso dei buoni pasto utilizzati presso di loro dagli utenti del servizio – e di prevenire aumenti dei prezzi finalizzati a compensare le perdite connesse al rimborso parziale dei buoni pasto da parte delle società di emissione. (1).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri