Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e riserva in favore delle professioni ordinistiche
Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali e riserva in favore delle professioni ordinistiche
Professioni intellettuali – Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali – Riserva in favore delle professioni ordinistiche – Legittimità – Elenco tassativo
In materia di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, l’elencazione delle professioni ordinistiche abilitate, risultante dal combinato disposto dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ha carattere tassativo e non è suscettibile di estensione interpretativa a favore dei tributaristi, non organizzati in un ordine istituito per legge. (1).
Nel corso del giudizio, con ordinanza 31 gennaio 2024, n. 995 (oggetto della News UM n. 41 del 2 maggio 2024), la sezione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 241 del 1997 che esclude la categoria dei tributaristi non iscritti in albi professionali dal novero dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi da inviarsi all’amministrazione finanziaria, in relazione agli artt. 3, 41 e 117, comma 1, Cost., e quest’ultimo in relazione agli artt. 56 TFUE e 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni deferite con sentenza 23 luglio 2024, n. 144 (oggetto della News UM n. 85 del 11 settembre 2024).
Il visto di conformità può avere un duplice valore legale: i) di attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione fiscale inviata all’amministrazione finanziaria con la documentazione a questo scopo presentata al professionista dal contribuente e la loro conformità alle disposizioni normative che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto (c.d. visto leggero); ii) di attestazione della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione (c.d. visto pesante).
Professioni intellettuali – Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali – Riserva in favore delle professioni ordinistiche – Questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della riserva del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, sancita dall’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per ingiustificata discriminazione dei tributaristi rispetto alla categoria dei «soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria», di cui all’art. 3, comma 3, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (2).
In motivazione la sezione ha escluso l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulle questioni pregiudiziali di conformità al diritto dell’Unione europea della disciplina sulla riserva dell’abilitazione al rilascio del visto sulle dichiarazioni fiscali, con esclusione della categoria professionale dei tributaristi, poichè si è in presenza di un "atto chiaro". Ciò anche alla luce della ricostruzione del quadro normativo offerta dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 144 del 2024, che ha considerato decisivi i profili dell’affidabilità delle prestazioni rispetto alle esigenze riferibili all’attività pubblicistica di controllo delle dichiarazioni dei redditi, della vigilanza sul rispetto delle norme di deontologia professionale e dell’accesso regolamentato per legge alla professione, mediante esame di abilitazione.
La questione di legittimità costituzionale ritenuta manifestamente infondata era stata prospettata dagli appellanti con memoria conclusionale dopo la restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.
(1) Conformi: Corte cost., 23 luglio 2024, n. 144 (oggetto della News UM n. 85 del 11 settembre 2024).
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
PROFESSIONI intellettuali
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri