Giurisdizione del giudice amministrativo sull'accesso endoprocedimentale in materia tributaria

Giurisdizione del giudice amministrativo sull'accesso endoprocedimentale in materia tributaria


Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Tributi in genere – Giurisdizione amministrativa

 

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente), l’accesso di cui al comma 3 soggiace alla disciplina generale dell'istituto, non rinvenendosi deroghe espresse, pertanto la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quale giudice dell’accesso ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett. a), n. 6) c.p.a., in coerenza con un’interpretazione sistematica delle finalità perseguite dalla norma. (1).



 

Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Tributi in genere – Giurisdizione amministrativa – Atti relativi a soggetti terzi – Esclusione

 

L'accesso endoprocedimentale previsto dall'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che consente al contribuente di visionare gli atti del fascicolo dopo la notifica dello schema di provvedimento, è limitato ai documenti su cui si fonda l'accertamento specifico e non ricomprende gli atti relativi a soggetti terzi (come schemi o avvisi di accertamento di altri contribuenti). (2).


(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19 (in Foro it., 2020, I, 636, nonchè oggetto della News US n. 112 del 2020), n. 20, n. 21 del 2020, secondo cui il diritto di accesso è tutelabile innanzi al giudice amministrativo a prescindere dalla giurisdizione competente a conoscere della situazione giuridica finale alla quale lo stesso è collegato.

(2) Conformi: Cass. civ., sez. trib., 13 dicembre 2024, n. 32432.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri