Regione Siciliana ed efficacia del vincolo paesaggistico ante Adunanza plenaria 6 maggio 1976, n. 3

Regione Siciliana ed efficacia del vincolo paesaggistico ante Adunanza plenaria 6 maggio 1976, n. 3


Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Vincolo ambientale, architettonico, culturale, monumentale, paesaggistico, storico, alternativi – Sicilia – Decorrenza dell’efficacia – Pubblicazione dell’elenco ex art. 2 – Mutamento interpretativo – Legittimo affidamento –Titoli edilizi rilasciati tra pubblicazione dell’elenco e decreto ministeriale

 

L’originario orientamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (anni ’60), secondo cui il vincolo paesaggistico ex l. 29 giugno 1939, n. 1497  acquistava efficacia solo con l’approvazione ministeriale dell’elenco e la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, giustifica, sino alla pubblicazione della decisione Cons. Stato, Ad. plen. 6 maggio 1976, n. 3, l’assenza del nulla osta paesaggistico nei titoli edilizi rilasciati dai Comuni nel periodo intercorrente tra la pubblicazione degli elenchi comunali e il decreto ministeriale. Ne consegue che, per gli interventi edilizi anteriori al 7 maggio 1976, non può configurarsi illecito paesaggistico, salva la verifica caso per caso dell’insussistenza dell’affidamento legittimo. Per gli interventi successivi, l’efficacia del vincolo decorre dalla pubblicazione dell’elenco ex art. 2 l. n. 1497 del 1939, risultando necessaria l’autorizzazione paesaggistica. (1).



 

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Funzione consultiva – Distinzione tra pareri obbligatori, facoltativi e pareri su quesiti di massima

 

Nell'ambito della funzione consultiva del C.g.a. si distinguono: i) i pareri obbligatori, resi su atti normativi determinati; ii) i pareri facoltativi, ammessi in presenza di questioni di interesse generale e non subordinati a contenzioso pendente; iii) i pareri su quesiti di massima, aventi natura orientativa, non vincolante e riesaminabili in presenza di sopravvenienze interpretative rilevanti; iv) i pareri resi in sede di ricorso straordinario, aventi invece natura decisoria e carattere vincolante, non suscettibili di riesame salvo errore revocatorio o ius superveniens. (2).


Chiarisce il C.g.a. che, nell’ambito della funzione consultiva non vincolante, il precedente parere può essere rimeditato e sostituito, in quanto privo di efficacia decisoria vincolante qualora la prospettazione della richiesta consultiva attiene ad una questione esegetica di carattere generale e inerente a questioni di pubblico interesse, la cui soluzione potrà guidare l’amministrazione nello svolgersi della successiva azione amministrativa nel suo concreto e futuro esplicarsi: il riesame, in assenza di una specifica disposizione positiva, trova, dunque, il proprio fondamento nei principi di leale collaborazione e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, Cost.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

BENI culturali, paesaggistici e ambientali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri