Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza e rimessione al primo giudice, applicabilità in appello dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e dell'art. 112 c.p.c.
Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza e rimessione al primo giudice, applicabilità in appello dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e dell'art. 112 c.p.c.
Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza e rimessione al primo giudice, applicabilità in appello dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e dell'art. 112 c.p.c.
Giustizia amministrativa – Appello – Annullamento con rinvio – Rigetto del ricorso che equivale a declaratoria di improcedibilità – Nullità della sentenza – Rimessione al giudice di primo grado
È nulla, per difetto assoluto di motivazione, la sentenza del giudice di primo grado che, in presenza di un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione (nella specie, mancata riattivazione temporanea dell'accreditamento sanitario) in esecuzione di un’ordinanza cautelare (nella specie, del Consiglio di Stato), rigetti il gravame pervenendo nella sostanza ad una declaratoria di improcedibilità ed ometta di esaminare i motivi rivolti contro il provvedimento originario (nella specie, revoca dell’accreditamento sanitario); in tal caso sussistono i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. (1).
Giustizia amministrativa – Appello – Annullamento con rinvio – Avviso alle parti – Esclusione
L’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. può essere disposto anche in mancanza di specifico avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché un simile esito non consegue ad una questione rilevata d’ufficio, ma all’accoglimento della questione dedotta dalla parte appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale. (2).
Giustizia amministrativa – Appello – Annullamento con rinvio – Richiesta di definizione del merito – Esclusione
L’annullamento con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. può essere disposto anche laddove l'appellante abbia chiesto di accertare la fondatezza del ricorso nel merito nel solo grado di appello, poiché il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale accoglimento. (3).
(1) Conformi: in parte, sulla nullità della sentenza e rimessione al primo giudice: Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6481; Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 4 agosto 2025), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente; 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonchè oggetto della News UM n. 118 del 17 dicembre 2024), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente; 30 luglio 2018, n. 10 (in Foro it., 2018, III, 545, nonchè oggetto della News UM n. 49 del 2018) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del 2018).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2025 n. 3456; sez. III, 21 marzo 2025, n. 2340.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2025 n. 3456; sez. III, 21 marzo 2025, n. 2340.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri