Rilevanza dell’aspettativa temporanea per invalidità sulla progressione di carriera nella Polizia di Stato
Rilevanza dell’aspettativa temporanea per invalidità sulla progressione di carriera nella Polizia di Stato
Rilevanza dell’aspettativa temporanea per invalidità sulla progressione di carriera nella Polizia di Stato
Polizia di Stato – Stato giuridico e matricolare – Aspettativa temporanea per invalidità – Effetti sulla anzianità di servizio – Conseguenze
In materia di passaggio del personale della Polizia di Stato, non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli anche di altre amministrazioni dello Stato, il periodo di aspettativa in cui è collocato il dipendente nelle more della definizione della domanda di trasferimento, produce effetti omogenei a quelli che normalmente producono le fattispecie di aspettativa riconducibili a cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, anche con riferimento alla “progressione di carriera” intesa in senso lato, quale la partecipazione ad un concorso che comporti una elevazione della posizione e del trattamento economico. (1).
La sezione è giunta al principio di cui in massima, superando due risalenti precedenti, in quanto: a) l’aspettativa per malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, ex art. 68 del del d.P.R. n. 3 del 1957, che espressamente ne prevede il computo ai fini della progressione della carriera, è assimilabile all’aspettativa ex art. 8, comma 5 del d.P.R. n. 339 del 1982, poiché: - ambedue le aspettative sono accomunate dall’essere collegate a problemi di salute e a uno stato di invalidità del lavoratore, ed inoltre dall’essere strutturalmente temporanee; - anche avuto riguardo ad altre fattispecie di aspettativa, si rileva che le aspettative riconducibili a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o allo svolgimento di attività di spiccato interesse pubblico sono accomunate dal fatto di non penalizzare il lavoratore in punto di computabilità del periodo di aspettativa ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e ai fini pensionistici e previdenziali; b) l’aspettativa di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 è disciplinata allo stesso modo indipendentemente dalla causa che ha originato la sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento dei compiti di istituto, perciò una diversa interpretazione finirebbe per penalizzare anche il lavoratore la cui inabilità al servizio di istituto, non solo non sia allo stesso imputabile, ma sia anche da ascrivere a causa di servizio; c) la finalità primaria della disposizione per cui lavoratore percepisce “il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”, è quella di fissare il diritto del lavoratore a continuare a percepire il trattamento economico, e non tanto quella di “congelare” il suddetto trattamento ancorandolo a quello in godimento al momento del giudizio di non idoneità.
(1) Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7582; 8 novembre 2005, n. 6227.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
POLIZIA DI STATO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri