Istanza di accesso in una struttura di accoglienza da parte di cittadini stranieri e obbligo di provvedere della p.a.

Istanza di accesso in una struttura di accoglienza da parte di cittadini stranieri e obbligo di provvedere della p.a.


Straniero – Protezione internazionale – Misure di accoglienza – Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Nota interlocutoria – Irrilevanza

 

La mera comunicazione interlocutoria dell’amministrazione (nella specie, la nota informativa sulla posizione in lista d’attesa per l’accesso alle strutture di accoglienza), non esaurisce l’obbligo di concludere il procedimento a favore del richiedente protezione internazionale. Quando il richiedente possiede i requisiti di legge, l’amministrazione è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture previste, senza margini di discrezionalità nell'an o nel quando, dovendo le autorità competenti limitarsi ad individuare la struttura più idonea al caso concreto. (1).


In motivazione la sezione ha descritto il quadro normativo in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, attuata in Italia con decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142) secondo cui: i) le attività di prima accoglienza sono assicurate dai centri governativi; ii) in caso di esaurimento dei posti nei centri governativi, a causa di massicci afflussi di richiedenti, questi possono essere ospitati in strutture diverse dai centri governativi, denominate CAS (centri di accoglienza straordinaria); iii) in subordine, l’accoglienza può avvenire, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate dalle prefetture, previo parere dell’ente locale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici e, nei casi di estrema urgenza, attraverso procedure di affidamento diretto.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

STRANIERO, PROTEZIONE internazionale

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri