Certificati bianchi: non consentita l’esclusione di tecnologie senza base normativa e legittimazione a ricorrere dell’operatore escluso
Certificati bianchi: non consentita l’esclusione di tecnologie senza base normativa e legittimazione a ricorrere dell’operatore escluso
Certificati bianchi: non consentita l’esclusione di tecnologie senza base normativa e legittimazione a ricorrere dell’operatore escluso
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Incentivi alla riqualificazione – Limiti tecnologici non previsti dalla legge – Principio di legalità – Neutralità tecnologica
È illegittima la previsione contenuta in una scheda standard per l’accesso ai certificati bianchi che escluda in modo automatico e generalizzato determinate tecnologie (nella specie, impianti di cogenerazione ad alto rendimento e reti di teleriscaldamento alimentate da rinnovabili diverse da pompe di calore e solare termico), in assenza di una puntuale previsione normativa e senza considerare l’effettiva efficienza energetica dell’intervento. (1).
Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Atti regolatori – Effetti immediatamente escludenti – Ammissibilità del ricorso – Istanza non necessaria
È ammissibile il ricorso proposto avverso atti regolatori a contenuto tecnico (nella specie: scheda tecnica “SPC8” allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2022, n. 13321), qualora questi producano effetti direttamente escludenti, impedendo ex ante l’accesso a regimi incentivanti o a misure premiali per determinate tecnologie. (2).
Nel caso esaminato, una società ha impugnato il decreto direttoriale 3 maggio 2022, n. 13321, con cui il Ministero competente ha approvato la scheda di progetto a consuntivo n. 8 (SPC8) nel contesto del meccanismo dei certificati bianchi. Il decreto escludeva in via generalizzata l’ammissibilità ai fini dell’incentivo di alcuni allacciamenti a reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento o da fonti rinnovabili, diverse da pompe di calore e solare termico, a prescindere dal rendimento energetico conseguito. Il T.a.r. ha innanzitutto ritenuto ammissibile il ricorso, pur in assenza di una precedente istanza specifica da parte della ricorrente, rilevando che l’atto impugnato ha natura regolatoria e produce effetti escludenti diretti, con impatto concreto sull’attività imprenditoriale della società. Si conferma così un orientamento giurisprudenziale che valorizza la funzione sostanziale dell’atto lesivo, anche se non formalmente provvedimentale. Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo la previsione illegittima per violazione del principio di legalità e dei limiti alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. La scheda SPC8, pur di natura tecnica, non poteva derogare alle previsioni del decreto del Ministero dello sviluppo economico, 11 gennaio 2017, che non escludono ex ante gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento o le rinnovabili diverse da quelle espressamente menzionate. La censurata esclusione automatica si pone inoltre in contrasto con i principi di efficienza energetica e neutralità tecnologica (riconosciuti anche a livello europeo), che impongono una valutazione caso per caso dell’effettivo risparmio energetico conseguito. Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, in quanto affetto da eccesso di potere per auto-vincolo.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri