L’ordinanza c.d. di remand non è processualmente compatibile con la natura del giudizio cautelare
L’ordinanza c.d. di remand non è processualmente compatibile con la natura del giudizio cautelare
Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Remand – Incompatibilità con il processo amministrativo
La richiesta di una c.d. ordinanza di remand all’amministrazione, affinché sia costretta a rinnovare la valutazione della vicenda ancor prima che su di essa si decida con sentenza, non può considerarsi processualmente compatibile né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare: l’ordinanza cautelare, per sua natura, è priva di attitudine definitoria del giudizio sull’atto impugnato, sicché appare opinabile che il giudice abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa, circa uno specifico provvedimento, con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare. (1).
In motivazione, il collegio, nel confermare il decreto presidenziale del 27 gennaio 2024, n. 38, ha precisato che, ove si aderisca a tale impostazione, non residuano possibilità diverse dal considerare l’ordinanza di c.d. remand o un mero suggerimento, non coercibile, rivolto all’amministrazione, ovvero, quale unica altra alternativa, dal postulare che l’efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iussu iudicis) non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito. La consueta declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso l’atto che sia stato poi sostituito per effetto del remand denota, tuttavia, un chiaro rifiuto giurisprudenziale di quest’ultima opzione, ricadendosi perciò nelle gravi problematicità di ambo le altre due.
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., ordinanza 21 maggio 2025, n. 150; 3 giugno 2024, n. 394, ove si afferma che «i principi di strumentalità ed interinalità propri della tutela cautelare, impongono un ricorso all’ordinanza propulsiva di riesame soltanto in funzione di proteggere la sfera giuridica della parte processuale nelle more della definizione del giudizio, senza pregiudicare la soluzione nel merito della controversia, e non di stimolare una cessazione della materia del contendere tenuto conto dell’inesauribilità del potere amministrativo, persistente in capo alla parte pubblica anche in pendenza del giudizio, che consente all’Amministrazione di riesaminare i provvedimenti censurati in sede giurisdizionale, spontaneamente pervenendo ad una rinnovata regolazione del rapporto sostanziale. In siffatte ipotesi, qualora il ricorso palesi ragioni di fondatezza, è, dunque, opportuno concludere il giudizio con la pronuncia di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., piuttosto che ricorrere ad un’ordinanza propulsiva statuente l’obbligo di riesame in considerazione delle dedotte censure di illegittimità ritenute contraddistinte da un fumus boni iuris».
Difformi: Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2025, n. 4668; 13 gennaio 2025, n. 175; sez. VI, 25 novembre 2024, n. 9426 - ove si afferma che il c.d. remand costituisce «manifestazione della atipicità della tutela cautelare, ormai consolidata nell'art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento alcuno a tipologie specifiche ed esclusive di provvedimenti cautelari, in ragione dell'attribuzione al giudice amministrativa, dell'ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul ricorso» - sez. II, 16 maggio 2024, n. 4375, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5628, sez. IV, 29 aprile 2022, n. 3397; . Si veda sul tema Corte cost. 21 dicembre 2021, n. 248 (oggetto della News US n. 8 del 17 gennaio 2022) che sembra ammettere il remand.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri