Sul titolo di riserva per il personale dipendente in una procedura concorsuale
Sul titolo di riserva per il personale dipendente in una procedura concorsuale
Concorso a pubblico impiego – Graduatoria – Titolo di riserva – Valutabilità – Condizioni
Il titolo di riserva per il personale dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso, previsto per i concorsi pubblici all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 e richiamato della lex specialis, è valutabile, sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2024, n. 9667; Corte cost., 9 ottobre 2025 n. 145 ha statuito che “In ogni caso, la partecipazione al concorso dei beneficiari della quota di riserva non è condizionata alla manifestazione di un’opzione. Il concorso pubblico si configura, infatti, come un unico procedimento, al quale i beneficiari accedono previa domanda ordinaria; essi partecipano alle prove previste in condizioni di parità con gli altri concorrenti, e del loro diritto alla riserva si tiene conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori, nel quale, se del caso, essi sono preferiti ai concorrenti esterni che hanno ottenuto un punteggio migliore".
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CONCORSO a pubblico impiego, GRADUATORIA
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri