Sul termine per appellare una sentenza in materia di oscuramento dell'offerta tecnica e sulle ragioni di segretezza opponibili ai fini dell'oscuramento
Sul termine per appellare una sentenza in materia di oscuramento dell'offerta tecnica e sulle ragioni di segretezza opponibili ai fini dell'oscuramento
Sul termine per appellare una sentenza in materia di oscuramento dell'offerta tecnica e sulle ragioni di segretezza opponibili ai fini dell'oscuramento
Giustizia amministrativa – Rito speciale comune a determinate materie – Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Oscuramento dell'offerta tecnica – Appello – Termine
Per le controversie relative alle decisioni della stazione appaltante sul richiesto oscuramento dell'offerta tecnica l’appello, ove la sentenza sia stata notificata, va proposto nel termine speciale di dieci giorni, previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 8 dell'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; al contrario, se non vi è notifica della sentenza, vale la regola generale, secondo cui, ai sensi dell’art. 92, comma 3, c.p.a., l’appello viene proposto entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, soggetto poi al dimezzamento dei termini del rito degli appalti, ai sensi dell’art. 119 c.p.a.. (1).
La fattispecie oggetto di disamina nella sentenza afferisce ad una richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica della quinta graduata, denegato per gran parte dalla stazione appaltante (Banca D'Italia) sulla base del rilievo della non riscontrabilità di segreti tecnici e/o commerciali; tale decisione era pertanto impugnata innanzi al T.a.r. dall'operatore economico; il T.a.r. ha accolto il ricorso, aderendo ad una nozione lata di segreto tecnico e/o commerciale, tenuto conto da un lato, del valore patrimoniale ormai riconosciuto alla contigua categoria dei “dati personali” in ambito consumeristico (vedi art. 135-octies, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/770) e, dall’altro, del rafforzamento della tutela del know-how per effetto del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943. La sentenza di prime cure, non notificata, è stata quindi appellata dalla Banca d'Italia.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte – Accesso
L'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) consente agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria un ampio diritto di accesso, perché ad essi sono resi reciprocamente disponibili’ attraverso la stessa piattaforma, non solo gli atti di cui al comma 1, ma anche le offerte dagli stessi presentate (in particolare, quelle del secondo, terzo, quarto e quinto, poiché la prima è conoscibile a tutti). (2).
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte – Accesso – Segreti tecnici e commerciali – Opponibilità – Presupposti
La dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale, da parte del concorrente in una gara di appalto, deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico – industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta. (3).
In motivazione la sezione ha quindi chiarito, richiamando la giurisprudenza in materia (ex multis Cons. Stato, sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382), che ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al know how del singolo concorrente, vale a dire l’insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento, essendo necessario che sussista una informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore economico e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione – Offerte – Accesso – Segreti tecnici e commerciali – Prova
In difetto comprovabili caratteri di segretezza oggettiva dell'offerta tecnica, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti. (4).
Il Consiglio di Stato ha dunque riformato la sentenza di prime cure, avuto riguardo alle ragioni addotte a sostegno della richiesta di oscuramento, affermando che l’ostensione non può essere impedita adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto, da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Ex multis Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2025, n. 6620; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384; T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 1035.
(3) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6280; 25 giugno 2025, n. 5547; 15 ottobre 2024, n. 8257.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione
GIUSTIZIA amministrativa
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri