Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: contributo non dovuto dal fornitore di piattaforme per la condivisione di video non stabilito in Italia

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: contributo non dovuto dal fornitore di piattaforme per la condivisione di video non stabilito in Italia


Autorità amministrative indipendenti – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Contributo – Fornitore non stabilito in Italia – Normativa interna – Disapplicazione

 

Va disapplicato l’articolo 72, comma 3, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), nella parte in cui include nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all’AGCOM finalizzato a coprire i costi di funzionamento, regolazione e vigilanza sostenuti dall’Autorità, anche le “piattaforme di condivisione di video operanti sul territorio nazionale” non stabilite in Italia poiché l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, laddove sancisce il principio del paese d’origine trova, infatti, piena applicazione anche nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video, trattandosi di un’attività pienamente riconducibile all’ambito di applicazione. (1).




(1) Conformi: sull’afferenza del servizio reso dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video ad un settore sottratto dall’ambito di applicazione della Direttiva e-commerce Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6911; 25 luglio 2025, n. 6660; 15 aprile 2025, nn. 3469, 3470 e 3471; 9 maggio 2025, n. 3992; 14 maggio 2025, nn. 4152 e 4153.
Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ per le garanzie nelle comunicazioni

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri