È inammissibile la censura che dimostri, inter alia, l’illegittimità della posizione del ricorrente

È inammissibile la censura che dimostri, inter alia, l’illegittimità della posizione del ricorrente


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Violazione del principio del nemo potest venire contra factum proprium – Conseguenze – Inammissibilità della doglianza

Per il principio nemo potest venire contra factum proprium, precipitato dei più generali divieti di abuso del diritto e del processo e della clausola generale di buona fede, è inammissibile la deduzione di un motivo di impugnazione che, ove accolto, dimostrerebbe l'illegittimità della situazione giuridica soggettiva del ricorrente stesso, oltre che del controinteressato. Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non costituisce solo un criterio di valutazione della condotta delle parti nell'ambito dei rapporti obbligatori, ma anche un canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale. (1).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2024, 10362; sez. III, 20 novembre 2023, n. 9900; sez. V, 2 maggio 2023, n. 4363.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, PROCESSO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri