Sull'accertamento dei presupposti per la concessione dei benefici per le vittime del dovere, in attuazione delle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 12-15 del 2025

Sull'accertamento dei presupposti per la concessione dei benefici per le vittime del dovere, in attuazione delle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 12-15 del 2025


Militare – Vittime del dovere – Riconoscimento della dipendenza della patologia dalla causa di servizio in costanza del rapporto di impiego – Modalità di accertamento

In attuazione dei principi elaborati dalle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 12-15, l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, si calibra nel modo che segue:

a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale: a1) le attività lavorative in concreto espletate; a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento); a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia; a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;

b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;

c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (“post hoc ergo propter hoc”), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;

d) al tempo stesso rimane fermo che se la eziopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del “più probabile che non” – la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;

e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;

f) pertanto i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio del “più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: f1) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); f2) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa. (1).


(1) Conformi: si vedano le coeve decisioni della medesima sezione nn. 9342, 9343, 9344, 9345, 9347, 9349 del 2025.

Le sentenze dell’Adunanza plenaria 7 ottobre 2025, nn. 12-15 sono state oggetto della News UM n. 93 del 20 ottobre 2025. Le sentenze della medesima sezione seconda, nn. 9341, 9342, 9343 del 27 novembre 2025 hanno riconosciuto i presupposti per l’attribuzione del beneficio economico per le vittime del dovere; di contro le sentenze nn. 9344, 9345, 9347, 9349 hanno escluso i presupposti per l’attribuzione del beneficio.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri