Contributi per il pluralismo dell'informazione

Contributi per il pluralismo dell'informazione


Comunicazioni elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive – Incentivi alle emittenti – Contributi per il pluralismo dell'informazione – Rinvio mobile alla programmazione delle politiche di coesione

In materia di contributi per il pluralismo dell'informazione, la ratio dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che riconosce una maggiorazione del punteggio utile alle emittenti ammesse a contributo per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati ad operare esclusivamente in determinate regioni (nella specie, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia) è quella di assicurare una misura di favore nell’attribuzione del contributo a quelle emittenti che operino esclusivamente in regioni svantaggiate che l’Unione europea abbia deciso di sostenere con i fondi di coesione. Il richiamo alle politiche di coesione va inteso come rinvio mobile, con conseguente inclusione fra i beneficiari della misura di tutti quei territori che, di volta in volta, l’Unione europea abbia eletto o elegga destinatari di politiche di incentivazione e sostegno e di strategie di investimento. (1).


In motivazione la sezione ha chiarito che, se è vero che nella programmazione valida per il settennio 2014-2020, in corso alla data di entrata in vigore il d.P.R. n. 146 del 2017, le "regioni Obiettivo 1" erano solo Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, considerate regioni in ritardo di sviluppo in ragione del PIL pro capite, è anche vero che la regione Molise, pur non avendo fatto parte ab origine delle "regioni Obiettivo 1", nel più recente periodo di programmazione 2021-2027, è stata ammessa a beneficiare di investimenti e vantaggi fiscali e finanziari, con investimenti legati al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Sicchè, attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata ed una lettura adeguatrice della disposizione la sezione ha ritenuto che l’amministrazione ben potrebbe riconoscere all’operatore ricorrente la pretesa maggiorazione del 15% a cagione del suo operare esclusivamente nella regione Molise, quale regione che, per le annualità 2021- 2027 è stata considerata in ritardo e meritevole di misure di sostegno da parte della Unione Europea al pari delle regioni presenti nella programmazione 2014-2020.


(1) Conformi: non si rinvengono specifici precedenti conformi


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

COMUNICAZIONI (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri