Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sul decreto ministeriale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria

Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo sul decreto ministeriale di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria


Impresa e imprenditore – Crisi d’impresa – Amministrazione straordinaria – Decreto ministeriale – Impugnabilità – Limiti

 

Il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria adottato dal Ministro - poiché destinato ad essere assorbito dalla valutazione da parte del Tribunale fallimentare in ordine allo stato di insolvenza dell'impresa ex art. 4 del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135 - è sindacabile dal giudice amministrativo solo con riferimento ai vizi estrinseci e formali (come la competenza dell’organo emanante, la correttezza della procedura seguita, la completezza e la non manifesta arbitrarietà delle valutazioni compiute) e non può estendersi al merito della valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’assoggettamento dell’impresa ad amministrazione straordinaria la cui contestazione implica l'impugnazione della sentenza resa dal giudice ordinario. (1).


In motivazione la sezione ha precisato che il motivo di censura relativo al difetto di istruttoria e di motivazione si rivelava infondato poiché il decreto ministeriale impugnato dava conto, con una valutazione non manifestamente incoerente, illogica o irragionevole, dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge ai fini dell’apertura della procedura e, in specie, degli elementi da cui desumere la sussistenza dello stato di insolvenza della impresa.


(1) Conformi: sulla cessazione della provvisorietà del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria speciale ex d.l. n. 347 del 2003 qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2024, n. 10063 e T.a.r. per il Lazio, sez- III-ter,12 luglio 2004, n 6805. Cfr. anche Cass. civ. sez. I, 9 febbraio1995, n. 1467, 10 ottobre 1992, n. 11085 secondo cui l’ accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo al provvedimento con cui è disposta la liquidazione coatta amministrativa, momento preminente “all’interno della fattispecie complessa” è “momento devoluto all’autorità giudiziaria ordinaria [cui è devoluta] la cognizione esclusiva dell’insolvenza come status dell’impresa” e va escluso “che l’affermazione o la negazione di essa possa esser fatta "dipendere" da accertamenti compiuti in sede amministrativa (o di giustizia amministrativa)”.

Difformi: non si rinvengono specifici precedenti difformi


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

IMPRESA e imprenditore, CRISI d’IMPRESA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri