Quota premiale del servizio sanitario nazionale e obbligo di compartecipazione della Regione Siciliana

Quota premiale del servizio sanitario nazionale e obbligo di compartecipazione della Regione Siciliana


Sanità pubblica e sanitari – Sicilia – Quota premiale – Natura – Compartecipazione

 

La «quota premiale» prevista dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non costituisce un finanziamento autonomo o aggiuntivo, ma è finanziata a valere sulle risorse ordinarie del servizio sanitario nazionale e rappresenta una forma integrativa ed una diversa modalità di riparto del livello complessivo di finanziamento. Pertanto, essa incide sulla spesa sanitaria indistinta ed è soggetta al concorso regionale previsto dalla legge, con la conseguenza che la Regione Siciliana non può riceverla integralmente, ma solo al netto della quota di compartecipazione prevista dall'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (1).



 

Sanità pubblica e sanitari – Quota premiale – Natura – Funzione – Riequilibrio

 

La «quota premiale» prevista dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 rappresenta una quota aggiuntiva di finanziamento della spesa sanitaria avente, a regime, funzione premiante nei confronti delle regioni che adottino determinate iniziative in tema di efficienza ed economicità dei loro sistemi sanitari ed alla quale, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale inteso a disciplinare le relative forme premiali, è stata attribuita la funzione di riequilibrio secondo i criteri indicati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome. (2).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri