Alterità soggettiva delle imprese nell’accordo di partenariato

Alterità soggettiva delle imprese nell’accordo di partenariato


Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Lotti (suddivisione in) – Accordo di partenariato – Collegamento – Alterità soggettiva – Sussistenza

 

In una gara divisa in lotti, va affermato che due imprese, autonomamente operanti nel mercato di riferimento, legate da un rapporto di partenariato (finalizzato alla partecipazione congiunta a future gare in a.t.i. o all’affidamento in subappalto all’una di lavori aggiudicati all’altra), quando una delle due imprese sia rimasta estranea alla partecipazione ed aggiudicazione di uno dei due lotti in contestazione, non versano in una situazione di collegamento tale da poter essere considerate operatore economico unico ai fini dell’esclusione comminata dalla clausola del bando di gara all’operatore economico che, presente in qualsiasi modalità tra i concorrenti di un lotto, abbia presentato offerta anche per un altro lotto. (1).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 505; sez. III, 5 marzo 2024, n 2149; sez. V, 27 settembre 2021, n. 6481.


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di lavori

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di servizi

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, APPALTO di forniture

APPALTO (diritto privato)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri