Misure di prevenzione antimafia: presupposti, precisazioni in ordine alle misure di prevenzione collaborativa e rapporti con il controllo giudiziario
Misure di prevenzione antimafia: presupposti, precisazioni in ordine alle misure di prevenzione collaborativa e rapporti con il controllo giudiziario
Misure di prevenzione antimafia: presupposti, precisazioni in ordine alle misure di prevenzione collaborativa e rapporti con il controllo giudiziario
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Pericolo di condizionamento – Elementi indiziari – Operazioni societarie
Ai fini della verifica della legittimità dell’informativa antimafia, gli elementi indiziari valorizzati dal Prefetto devono essere considerati in chiave unitaria, al fine di valutare la sussistenza del pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione. Alcune operazioni societarie (per esempio, il repentino cambio della compagine sociale) possono disvelare un’attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con la pregressa gestione, subendone i tentativi di ingerenza. (1).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Pericolo di condizionamento – Elementi indiziari – Legami familiari
Nell’adottare una misura antimafia, la Prefettura può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tali rapporti, per la loro natura, intensità o altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, in base alla logica del “più probabile che non”, che le decisioni inerenti alla sua gestione possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia mediante il contatto col congiunto. La pluralità, l’univoca convergenza e la gravità dei rapporti parentali rendono irrilevante non solo l’assoluzione da responsabilità penale, ma anche la circostanza che essi si collocano in un arco temporale non recente, laddove dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione nella gestione dell'attività di impresa. Invero, il mero decorso del tempo è in sé un elemento neutro, che non smentisce la persistenza di legami, vincoli e sodalizi nè dimostra da solo l'interruzione di questi, se non corroborato da ulteriori e convincenti elementi indiziari. (2).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Prevenzione collaborativa – Caratteristiche – Differenze
La valutazione del giudice della prevenzione penale operata in relazione al controllo giudiziario si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce presupposto del provvedimento prefettizio, collocandosi in un momento ad essa successivo e rappresentandone un post factum: l’accertamento, nel caso del controllo giudiziario è tutto incentrato su una prognosi che guarda al futuro affrancamento dai rischi che, seppur occasionalmente, in passato hanno condizionato l'imprenditore; nel caso della prevenzione collaborativa è, invece, frutto di una visione ampia che ingloba anche la storia dell'imprenditore, i suoi legami passati e le pregresse vicende, nei limiti in cui esse siano ancora significative e portatrici di un potenziale pregiudicante ancora provvisto di riverberi di attualità. (3).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Controllo giudiziario – Misure di prevenzione collaborativa – Presupposti – Differenze.
Gli istituti del controllo giudiziario e della prevenzione collaborativa: sul piano finalistico, sono accomunati dalla necessità di ripensare la reazione ordinamentale antimafia, aggiungendo alle tradizionali misure ablatorie nuovi strumenti di self cleaning, così che lo Stato possa affiancare le imprese non del tutto compromesse dal contagio mafioso nel percorso “terapeutico” di recupero della legalità; sul piano della tempistica, si differenziano perché le misure di prevenzione collaborativa intervengono nella fase amministrativa di controllo e non necessitano, diversamente da ciò che accade nel controllo giudiziario, né della previa impugnazione dell’interdittiva né della successiva accettazione della domanda da parte del Tribunale della prevenzione, essendo rimesse alla discrezionale adozione da parte del Prefetto; sul piano dell’efficacia, si caratterizzano per la prevalenza della misura disposta dall’autorità giudiziaria su quella amministrativa, poiché con l’attivazione del controllo giudiziario cessano gli effetti della precedente misura di prevenzione collaborativa, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario. (4).
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Misure amministrative di prevenzione collaborativa – Motivazione – Agevolazione non occasionale
Premesso che non vi è in capo al Prefetto alcun “obbligo” di disporre la gestione collaborativa, attesa la discrezionalità tecnica rimessa dal legislatore, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della diversa misura prevista dall’art. 94-bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – consistenti nella “positiva” ricorrenza di situazioni di agevolazione occasionale – può considerarsi in re ipsa esclusa ove, dalla motivazione dell’informazione antimafia traspaia con chiarezza la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso; in tale ipotesi, siffatta motivazione non richiede ulteriori superfetazioni né tanto meno la necessità di un supplemento di motivazione su specifici fatti che non consentano di ritenere applicabili le misure di cui all’art. 94-bis. (5).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836; sez. III, 30 ottobre 2023, n. 9343; sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265;
(2) Conformi: Sull’incidenza dei legami familiari, in termini conformi, C.g.a., sez. giur., 18 settembre 2023, n. 593, Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265. Sul fattore tempo, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2024, n. 3391; sez. V, 6 giugno 2022, n. 3391; sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2022 n. 4912; sez. III, 11 gennaio 2021, n. 338.
(4) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2022 n. 4912; sez. III, 11 gennaio 2021, n. 338.
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7195 e T.A.R. per la Sicilia, sez. I, 30 ottobre 2025, nn. 2398 e 2399.
Difformi: C.g.a., sez. giur., ord., 11 aprile 2025, n. 115.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia
MISURE di prevenzione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri