Centri di permanenza per il rimpatrio
Centri di permanenza per il rimpatrio
Emigrazione e immigrazione – Centri di permanenza per il rimpatrio – Associazioni – Legittimazione ad agire – Interessi collettivi
Va riconosciuta la legittimazione ad impugnare lo schema di capitolato per la gestione ed il funzionamento dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) alle associazioni che siano in possesso dei requisiti tradizionalmente riconosciuti dalla giurisprudenza per la tutela degli interessi collettivi (effettiva rappresentatività, finalità statutaria, stabilità e, almeno in taluni casi, collegamento con il territorio) che abbiano in particolare, tra gli scopi statutari, la tutela della salute nell'ambito dei luoghi di permanenza anche di lungo periodo. (1).
Emigrazione e immigrazione – Centri di permanenza per il rimpatrio – Disciplina carceraria – Applicazione – Esclusione
In mancanza di una scelta legislativa in tal senso, non è possibile estendere la disciplina carceraria ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), neppure in via interpretativa. Pertanto, negli spazi non coperti dalla legge, permane una sfera di discrezionalità amministrativa che non consente, al giudice, di indicare soluzioni alternative univoche. (2).
In motivazione la sezione ha ritenuto di non poter sollevare una questione di legittimità costituzionale della normativa sui CPR nella parte in cui non riconosce l’erogazione dei servizi sanitari previsti in ambito carcerario dall’art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo decorso un breve periodo di tempo dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, 3 luglio 2025, n. 96 con cui si è affermato che «Non può in tale prospettiva offrire precisi punti di riferimento nemmeno l’ordinamento penitenziario, dovendo la detenzione amministrativa presso il CPR restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio».
Ha poi aggiunto che, pur dovendosi escludere l'applicazione dell'ordinamento penitenziario ai CPR, non vi è alcun ostacolo ad adottare soluzioni migliorative rispetto a quelle esistenti e, pertanto, possono essere presi come riferimento istituti che caratterizzano la sanità penitenziaria quando permettono di innalzare gli standard dell’assistenza sanitaria e psicologica.
Emigrazione e immigrazione – Centri di permanenza per il rimpatrio – CPR – Istruttoria – Amministrazioni deputate alla tutela della salute
In un contesto delicato come quello della gestione dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), è essenziale non solo che l’amministrazione procedente abbia una conoscenza profonda della realtà nella quale va ad incidere l’azione amministrativa, ma anche che la stessa si avvalga del supporto di tutte le amministrazioni che dispongono di competenze relative alla materia affrontata (nella specie, del Ministero della Salute e del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale). (3).
A sostegno del principio in rassegna, la sezione ha osservato che l’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 prevede che sullo schema di capitolato siano acquisite le valutazioni del «Tavolo di coordinamento nazionale di cui all’articolo 16», ordinariamente composto da rappresentanti di diverse istituzioni.
(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6 (in Foro it., 2020, III, 289, nonché in oggetto della News US n. 27 del 13 marzo 2020) in materia di legittimazione ad agire di enti associativi esponenziali a tutela di interessi legittimi collettivi
(2) Conformi: Corte cost., 3 luglio 2025, n. 96
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
EMIGRAZIONE e immigrazione
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri