Università private riconosciute e iter modificativo dello statuto

Università private riconosciute e iter modificativo dello statuto


Università – Statuto – Modifica – Procedimento – Ministero dell'università e della ricerca scientifica – Potere di controllo


Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è titolare, a livello processuale, di una posizione d'interesse che lo legittima a ricorrere avverso le disposizioni statutarie ritenute illegittime. Esercita, infatti, un potere di controllo della legittimità e del merito delle disposizioni de quibus, entro il termine perentorio stabilito e nella forma della richiesta motivata di riesame, che si consuma definitivamente una volta adottato l'atto o scaduto infruttuosamente il termine legislativamente assegnato, salva la possibilità di impugnare in via giurisdizionale, per soli motivi di legittimità, le disposizioni eventualmente confermate dagli organi accademici a maggioranza qualificata. (1).
sulla legittimazione all'impugnazione v. funditus Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4 (oggetto della News US n. 99 del 2018).
 

Università – Statuto – Modifiche – Rettore – Funzione


Il rettore è la primaria autorità di governo dell’Università, che svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche nonché assume la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. Rappresenta, altresì, il punto conclusivo del complessivo processo di approvazione dello statuto o di sue modifiche, atteso che lo statuto, adottato dagli organi a ciò preposti, assume la veste del decreto rettorale e con la firma di quest’ultimo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per gli effetti previsti dalla legge. (2).

 

Università – Professori – Modifica dello statuto – Procedimento – Consiglio di amministrazione – Organo imperfetto


In riferimento alla natura di organo imperfetto del consiglio di amministrazione, la ratio sottesa a tale tipologia di organo, nel quale cioè la mancata partecipazione di uno dei componenti non è idonea ad inficiare le volizioni dell’organo stesso in quanto indice del disinteresse del componente a parteciparvi, presuppone che il rettore sia stato comunque nominato e dunque, il relativo ufficio non sia vacante. (3).

 

Università – Statuto – Procedimento – Consiglio di amministrazione – Ministero – Rilievi


La previsione di una seconda deliberazione dell’organo deputato all’approvazione dello statuto delle Università presuppone necessariamente la formulazione di rilievi da parte del Ministero e l’intenzione dell’Ateneo di mantenere ferme le proprie determinazioni, rappresentando tale determinazione a mezzo di una manifestazione di volontà da rendere a maggioranza qualificata. Deliberazioni ulteriori a quella primigenia che si atteggino a manifestazione di volontà provvedimentale comunque idonea a superare la primigenia determinazione, quantunque rese in assenza di rilievi ministeriali, pur non essendo per ciò solo illegittime, non possono essere incasellate nell’ambito sequenziale dell’originario procedimento amministrativo avviato con la primigenia deliberazione, comportando piuttosto l’attivazione di un autonomo procedimento approvativo, assoggettato come tale agli adempimenti di cui all’art. 6 comma 9 della legge n. 168 del 1989. (4).


(1) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 28 febbraio 2013, n. 463, n. 2181 del 2012; T.a.r. per il Lazio, sez. III-bis, 5 ottobre 2009, n. 9755.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

UNIVERSITÀ

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri