Sulla protezione internazionale sussidiaria e il rilascio del passaporto
Sulla protezione internazionale sussidiaria e il rilascio del passaporto
Straniero – Protezione internazionale – Rilascio passaporto – Presupposti – Onere della prova
Ai fini della domanda di rilascio del titolo di viaggio per stranieri, presentata ex art. 24, comma 2, d.lgs. n. 251 del 2007, da un soggetto cui è stata riconosciuta la protezione internazionale sussidiaria, il riferimento all’impossibilità di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza va inteso in senso sostanziale, come impossibilità di chiedere efficacemente il documento (ricomprendendo anche l’ipotesi in cui sia verosimile che il passaporto non sarà rilasciato ovvero il rilascio incontrerà gravi difficoltà burocratiche); l’onere probatorio a carico del richiedente, in quanto soggetto “debole” rispetto al paese di origine, va inteso in senso attenuato, non potendo escludersi che l’inopportunità di ogni contatto con l’autorità diplomatica del paese di origine discenda in re ipsa dalle stesse ragioni alla base del riconoscimento della protezione internazionale. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2022, n. 6883; id., 13 luglio 2022, n. 5947; C.g.a., 19 dicembre 2022, n. 1269.
Difformi: Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2016, n. 451.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
STRANIERO, PROTEZIONE internazionale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri