Elezioni regionali: condizioni di incandidabilità e riparto di giurisdizione

Elezioni regionali: condizioni di incandidabilità e riparto di giurisdizione


Elezioni - Elezioni regionali – Regione Calabria – Incandidabilità – Cancellazione dalle liste – Giurisdizione amministrativa – Sussistenza


In virtù del combinato disposto di cui all’art. 129 c.p.a., come sostituito dal d.lgs. n. 160/2012, e degli artt. 5, comma 3, 9 comma 3, e 12, comma 3, del d.lgs. n. 235/2012, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione, con rito speciale accelerato, delle condizioni di incandidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali, involgenti, come tali, diritti soggettivi di elettorato passivo ed afferenti alla fase iniziale della procedura elettorale di presentazione delle liste. Residua la giurisdizione in capo al giudice ordinario allorquando la condizione di incandidabilità venga rilevata in sede di proclamazione degli eletti. (1).


(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 24.04.2023, n. 937; Cons. Stato, sez. 9.05.2019, n. 3031; T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 10.10.2013, n. 1073; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 24.02.2012, n. 483


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

ELEZIONI

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri