Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e rimessione al primo giudice
Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e rimessione al primo giudice
Art. 105 c.p.a.: nullità della sentenza per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e rimessione al primo giudice
Giustizia amministrativa – Appello – Nullità della sentenza di primo grado – Rimessione al giudice di primo grado – Motivazione apparente – Erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso – Acquiescenza
Ricorre il vizio di nullità della sentenza, che impone il rinvio della causa al primo giudice, anche nel caso di motivazione apparente, ossia di motivazione tautologica, superficiale o riferibile a fatti o a circostanze non pertinenti, specialmente quando la pronuncia abbia dichiarato il ricorso inammissibile o improcedibile in base a un errore palese, così omettendo integralmente l'esame del merito della causa (nella specie, per avere il T.a.r. ricavato apoditticamente l'acquiescenza dalla sola esecuzione del comando dell'amministrazione, senza svolgere una effettiva indagine sulla volontà della parte di prestare adesione). (1).
Giustizia amministrativa – Azione di annullamento – Acquiescenza – Chiarezza ed inequivocità – Esecuzione – Diritto di difesa
Per potersi ritenere che sia intervenuta acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole, si deve essere al cospetto di un comportamento chiaro e assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di condotte legate solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, le quali non escludono l'eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto. L'inviolabilità del diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione impone di negare portata acquiescente alla semplice esecuzione di un provvedimento ablatorio a effetti obbligatori (nella specie, ordinanza di contenimento di emissioni sonore di un opificio). (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 15 luglio 2025, n. 10 (oggetto della News UM n. 69 del 4 agosto 2025), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente; 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonché oggetto della News UM n. 118 del 17 dicembre 2024), secondo cui l’art. 105, comma 1, del c.p.a. si applica quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la sussistenza dell’interesse del ricorrente; 30 luglio 2018, n. 10 (in Foro it., 2018, III, 545, nonché oggetto della News UM n. 49 del 2018) e n. 11 (oggetto della News UM n. 48 del 2018).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 2022, n. 10254; 29 aprile 2020, n. 2729; sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5441.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri