Alcuni principi in tema di compenso per lavoro straordinario per i militari della Guardia di finanza

Alcuni principi in tema di compenso per lavoro straordinario per i militari della Guardia di finanza


Militare – Trattamento economico – Lavoro straordinario – Computo – Indennità pensionabile mensile – Esclusione


L’indennità pensionabile mensile non va considerata ai fini del computo del trattamento economico dovuto per il lavoro straordinario del personale di polizia a ordinamento militare (nella specie, della guardia di finanza). (1).
In motivazione la sezione ha precisato che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ha regolato integralmente la materia, demandando alla concertazione, tra l’altro, il trattamento economico fondamentale ed accessorio e il trattamento economico di lavoro straordinario.

 

Militare – Trattamento economico – Lavoro straordinario – Retribuzione – Proporzionalità – Sufficienza – Trattamento economico globale


La particolare garanzia apprestata dall’art. 36 Costituzione a tutela del lavoratore subordinato, con particolare riferimento alla proporzionalità e alla sufficienza della retribuzione, non si riferisce ai singoli elementi retributivi (nella specie, al compenso per lavoro straordinario), bensì al trattamento economico globale. (2).

 

Guardia di finanza – Trattamento economico – Lavoro straordinario – Retribuzione – Sottodimensionamento – Ratio


Il sottodimensionamento della retribuzione del lavoro straordinario rispetto a quello ordinario nelle forze di polizia ad ordinamento militare (nella specie, nella guardia di finanza) non può essere considerato ex se irragionevole, dovendosi considerare il contesto ordinamentale peculiare del settore e la sua pregnante dimensione pubblicistica, la quale legittima un assetto regolatorio che remuneri in via forfettaria le ore di lavoro straordinario e non le àncori allo stipendio del lavoro ordinario. (3).
La sezione ha ritenuto manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata con riferimento alle previsioni dell’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 ritenute in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. In motivazione è stato richiamato l’indirizzo della Corte costituzionale (26 gennaio 1957, n. 30) secondo cui va escluso il sindacato di legittimità costituzionale per gli atti di natura regolamentare.


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 1998, n. 136 secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina organica in materia di concertazione (decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195), deve ritenersi tacitamente abrogato l’art. 43, comma 14, della legge 1 aprile 1981, n. 121 nella parte in cui stabiliva una correlazione tra l’importo del compenso per il lavoro straordinario e la retribuzione mensile ordinaria nella quale confluiva, ai sensi del comma 3, anche l’indennità mensile pensionabile.

(2) Conformi: Corte cost., 12 dicembre 2013, n. 304, 14 uglio 2006, n. 287.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri