Gestione dei rifiuti portuali e regime derogatorio

Gestione dei rifiuti portuali e regime derogatorio


Rifiuti – Nave – Porti, spiagge, fari – Rifiuti portuali – Regime derogatorio – Condizioni di operatività – Rispetto degli obblighi normativi


Tutti i rifiuti presenti in una nave vanno conferiti in un unico impianto portuale di raccolta, realizzato a spese del gestore del servizio in attuazione del piano di raccolta e gestione dei rifiuti. Resta salva la possibilità per talune tipologie di navi, in via derogatoria e in alternativa al conferimento di tutti i rifiuti ad un unico impianto di raccolta, di procedere verso il successivo porto di scalo, comunque previa autorizzazione dell’autorità marittima. Tuttavia, l’eventuale concessione di siffatte deroghe non può determinare il venire meno del rispetto degli obblighi normativi in materia di raccolta e gestione dei rifiuti portuali, trattandosi di norma di favore per gli utenti del porto e non per le autorità portuali. (1).

 

Rifiuti – Nave – Porti, spiagge, fari – Rifiuti portuali – Regime derogatorio – Esenzione – Presupposti


In materia di gestione dei rifiuti portuali, l'esenzione dall'obbligo di adottare il piano di raccolta e gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 per i piccoli porti non commerciali, deve essere interpretata restrittivamente e può applicarsi esclusivamente ai porti che soddisfano cumulativamente tre condizioni: 1) essere interessati da un traffico scarso o sporadico solo ed unicamente di imbarcazioni da diporto; 2) avere impianti portuali già integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale; 3) garantire agli utenti l'accesso alle informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti. (2).
In motivazione la sezione ha aggiunto che: i) non rientrano nel regime derogatorio i porti, anche se di rilevanza regionale o interregionale, che sono interessati dal traffico di navi commerciali, da crociera o comunque obbligate per legge a conferire i propri rifiuti, essendo in tal caso necessaria l'adozione di uno specifico piano che disciplini la raccolta e gestione dei rifiuti speciali e pericolosi; ii) il regime derogatorio è appannaggio dei soli specchi acquei che non necessitano di un piano ad hoc, perché non interessati dal traffico di navi obbligate per legge a conferire i propri rifiuti, ma solcati unicamente da un ridotto numero di imbarcazioni da diporto, dovendosi ritenere come una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto coi principi in materia di tutela dell’ambiente e, in particolar modo, con i principi di prevenzione e precauzione.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2024, n. 7316


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

RIFIUTI

NAVE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri