Non luogo a provvedere sull'istanza di misure cautelari monocratiche in caso di nullità della notificazione del ricorso

Non luogo a provvedere sull'istanza di misure cautelari monocratiche in caso di nullità della notificazione del ricorso


Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Mancato perfezionamento della notificazione del ricorso – Sanabilità – Fissazione della camera di consiglio per il caso di tutela cautelare monocratica – Impossibilità


Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di misure cautelari monocratiche in caso di nullità della notificazione del ricorso, poiché è impossibile individuare la data dell’udienza cautelare collegiale, la cui indicazione è un elemento costitutivo essenziale del decreto cautelare monocratico, ex art. 56, comma 4 c.p.a., posto che il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. per la fissazione dell’udienza cautelare decorre solo dal perfezionamento di una rituale notificazione. (1).
In motivazione, il decreto, nel ricordare che al principio di cui in massima fa eccezione il solo caso di esigenze cautelari che non consentano di accertare il perfezionamento della notificazione per causa non imputabile al ricorrente, ex art. 56, comma 2 c.p.a., ha evidenziato che, per quanto la nullità della notificazione, anche se imputabile al notificante, sia sanabile mediante la rinnovazione della stessa, ciò si traduce in un detrimento per la stessa parte che invoca la tutela cautelare, poiché quand'anche l'udienza cautelare venisse ipoteticamente calendarizzata, in essa non si potrebbe far altro che ordinare il rinnovo della notificazione.


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri