Attività giurisdizionale

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è composto da sei sezioni giurisdizionali (la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima). La competenza di ogni sezione è individuata ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica (art. 6 c.p.a.).

Contro le sentenze del Consiglio di Stato non è ammesso il ricorso in Cassazione, salvo che per difetto o mancato esercizio della giurisdizione (art. 111, ultimo comma, Cost.).