Attività consultiva

Il Consiglio di Stato svolge anche funzioni consultiva, che si caratterizza  come ausiliaria del Governo, in quanto strumentale al corretto esercizio dell’azione normativa e amministrativa.

L’attività consultiva è svolta dalla Prima Sezione consultiva e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi. La competenza di ogni sezione è individuata ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Per formulazioni di pareri di particolare rilievo, il presidente del Consiglio di Stato convoca l’Adunanza generale.

L’attività consultiva del Consiglio di Stato è svolta a Roma, a Palazzo Ossoli.

Il Consiglio di Stato deve rendere il proprio parere in caso di: emanazione di atti normativi del governo, di singoli ministri o di testi unici; ricorsi straordinari al presidente della Repubblica (art. 12, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199); schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri; schemi di decreti legislativi riguardanti funzioni essenziali degli enti locali.

Il parere del Consiglio di Stato, fatti salvi termini più brevi stabiliti per legge, deve essere reso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso tale termine l’amministrazione può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, tale termine non può essere rispettato, lo stesso può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (art. 17, comma 27, l. 15 maggio 1997, n. 127).

I pareri obbligatori si distinguono, inoltre, in vincolanti o non vincolanti, a seconda che l'Amministrazione richiedente, in sede di emanazione dell'atto per il quale è stato emesso il parere, sia tenuta o meno a seguirli.

La sezione consultiva del Consiglio di Stato esamina gli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato é prescritto per legge o é comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in Adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.

In caso di particolare complessità della questione oggetto di parere il Presidente del Consiglio di Stato può istituire una commissione speciale, composta da magistrati appartenenti sia alle sezioni giurisdizionali che consultive.

La sezione consultiva o la commissione speciale, se rilevano che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, possono rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Parimenti, prima dell'espressione del parere il Presidente del Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. In tali casi l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato (art. 12, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

L’Adunanza generale è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, ed è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato e vi assiste il Segretario generale, che svolge le funzioni di segretario. In caso di assenza o impedimento del Segretario generale, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti (art. 3, l. 27 aprile 1982, n. 186).

L’Adunanza generale delibera con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio (art. 19, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale (art. 20, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).