Revocazione per omesso rilievo d’ufficio della nullità del provvedimento

Revocazione per omesso rilievo d’ufficio della nullità del provvedimento


Processo amministrativo – Revocazione – Nullità del provvedimenti – Rilevabilità d’ufficio – Omissione – E’ errore di diritto e non di fatto.

 

Nel giudizio amministrativo la nullità del provvedimento, anche se rilevabile d’ufficio dal giudice in applicazione del generale principio previsto dall’art. 1421 c.c., è questione di diritto e giammai di fatto, sicché l’errore eventualmente compiuto dal giudice nel non rilevarne ex officio la nullità non è mai censurabile in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. in quanto non assimilabile, in nessun modo, ad una “svista” o “errore dei sensi” (1).

 

(1) Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6092

Ha ricordato la Sezione che secondo il consolidato orientamento riaffermato, peraltro, anche dalla sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente, ma tende, invece, ad eliminare un ostacolo materiale frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto, ostacolo promanante da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio (v. anche, inter multas, Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n. 3555; id., sez. III, 13 maggio 2015, n. 2394).


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri