Reiterazione dell’azione risarcitoria dopo la reiezione del giudice

Reiterazione dell’azione risarcitoria dopo la reiezione del giudice


Risarcimento danni – Azione risarcitoria – Reiezione nel merito – Riproposizione – Inammissibilità.

        E’ inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta riproposta dopo una precedente sentenza che aveva respinto l’istanza per mancanza di prova (1).

 

(1)  Ha ricordato il Tar che in tema di azioni di risarcimento del danno, il pregiudizio subito deve essere non solo allegato, ma anche provato, e la circostanza che la prova non sia stata fornita equivale, da un punto di vista sostanziale – e con riferimento al medesimo approfondimento di merito operato dal Giudice sulla questione a lui sottoposta – ad un esito negativo delle risultanze probatorie offerte.

Si verifica cioè il medesimo meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui all’art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale), secondo cui, una volta che sia stata pronunciata in via definitiva la regola di giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri