Per la Corte costituzionale il potere del prefetto di revocare la patente deve avere natura discrezionale e non vincolata

Per la Corte costituzionale il potere del prefetto di revocare la patente deve avere natura discrezionale e non vincolata

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).