Per la Corte costituzionale il potere del prefetto di revocare la patente deve avere natura discrezionale e non vincolata
Per la Corte costituzionale il potere del prefetto di revocare la patente deve avere natura discrezionale e non vincolata
Per la Corte costituzionale il potere del prefetto di revocare la patente deve avere natura discrezionale e non vincolata
La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada) nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).- Corte cost., n. 99 del 27.05.2020 (n. 63 - 08.06.20) , (324644kb)
- Corte cost., sentenza 27 maggio 2020, n. 99 – Pres. Cartabia, Red. Morelli
- Tar Marche, sez. I, ordinanza 27 maggio 2019, n. 356
Decisione
Alla Consulta la disciplina della revoca automatica della patente di guida per coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione.
Il T.a.r. per le Marche solleva questione di legittimità costituzionale della norma del Codice della strada (art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992) che determina l’automatica revoca della patente di guida nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, senza consentire al Prefetto di valutare discrezionalmente la fattispecie.Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
CIRCOLAZIONE stradale, PATENTE di guida
CIRCOLAZIONE stradale
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
CIRCOLAZIONE stradale, PATENTE di guida
CIRCOLAZIONE stradale
Tipologia:
Pronunce e pareri, Pronunce delle corti supreme nazionali