Motivazione dell’ammonimento e del relativo diniego

Motivazione dell’ammonimento e del relativo diniego


Cons. St., sez. III, 15 febbraio 2019, n. 1085 – Pres. Garofoli, Est. Noccelli

Sicurezza pubblica - Ammonimento – Rigetto istanza – Motivazione – Necessità.

 

     Il rigetto dell’istanza di ammonimento presentata ai sensi dell’art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 deve essere motivato (1).

 

(1) Ha premesso la Sezione che l’ammonimento orale, previsto dall’art. 8, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis c.p.

Ai fini della sua emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità della persona (Cons. St., sez. III, 7 settembre 2015, n. 4127). Anche all’ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che, come la Sezione ha ribadito di recente (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758), informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.

Ciò premesso, la Sezione ha chiarito la Sezione che l’ammonimento è un provvedimento discrezionale (Cons. St., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4241), chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker in funzione preventiva e dissuasiva, e deve quindi essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990.

Mai come per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l’obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante “pene del sospetto”.

Correlativamente, però, anche i provvedimenti, essi pure discrezionali, con cui l’autorità amministrativa ritenga insussistenti i presupposti per l’emissione delle misure preventive devono essere debitamente motivati, ai sensi dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, affinché non siano immotivatamente frustrate le esigenze di tutela della collettività e, nel caso delle misure di cui all’art. 8, d.l. n. 11 del 2009, dei singoli.


Anno di pubblicazione:

2019

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri