Istruzione di studenti disabili

Istruzione di studenti disabili


Pubblica istruzione – Studenti disabili - Diritto all’assistenza e all’inclusione sociale in base ad un progetto organico e continuativo di interventi multidisciplinari.

       Nel caso in cui  una normativa  regionale preveda in favore delle persone disabili la definizione di un progetto  individuale di vita  recante azioni ed interventi multidisciplinari volti a soddisfare i bisogni  assistenziali  e di inclusione sociale  di quelle persone e delle loro famiglie, è  illegittimo  il diniego opposto  all’istanza  di definizione  di un progetto individuale  per un minore  di età prescolare, laddove tale diniego sia stato motivato assumendo che la struttura deputata a vagliare  la definizione dei progetti  in questione agisca in via sperimentale  limitatamente ad un campione di  15 casi  tra giovani già usciti dal percorso scolastico e che comunque l’istante godrebbe  dei piani PAI (Piano assistenziale  Individuale)   e PEI  (Piano educativo Individuale); invero, seppure temporanea, una misura organizzatoria  non può ritenersi ostativa  alla  concreta e piena attuazione del diritto all’assistenza delle persone disabili (1).

 

(1) Ha chiarito il Tar che la tutela della salute è un diritto fondamentale che si annovera tra i c.d. diritti sociali contemplato e protetto dalla Carta costituzionale e il legislatore al fine di dare attuazione al dettato costituzionale si è dato carico di assicurare l’assistenza sanitaria necessaria, sotto molteplici forme, per far fronte alle malattie fisiche e psichiche, da erogarsi a cura del sistema sanitario nazionale.

Più specificatamente, il d.lgs. n. 502 del 1992 all’art. 1 chiarisce che “il servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse”.

Il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 poi all’art. 22 stabilisce che “il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità , con patologie in atto o esiti delle stesse percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall’insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici, e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. L’Azienda sanitaria locale assicura la continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l’assistenza territoriale a domicilio”.

Il sistema legislativo sopra delineato, come letto, interpretato e rivisitato dalla giurisprudenza costituzionale e dei giudici di merito configura quindi per la tutela della salute della persona e per l’assistenza ai disabili un sistema articolato da un lato sul diritto del soggetto affetto da disabilità a ricevere le cure in misura tale da assicurare il benessere e la qualità della vita e dall’altro lato sull’obbligo per le strutture sanitarie ad erogare le prestazioni necessarie per conseguire le condizioni ottimali di salute della persona. Nondimeno è anche vero che nel nostro ordinamento sussiste il problema di come dare concreta ed effettiva applicazione al diritto alla salute della persona e ai diritti all’assistenza dei disabili in ragione dei limiti che l’Amministrazione (e prima ancora il legislatore) incontra in relazione alle esigenze organizzative e alle risorse finanziarie disponibili.

Il Tar si è quindi dato carico di accertare se l’adozione di una misura di tipo sperimentale da parte della Regione della Valle d’Aosta che rimanda e comunque elude la richiesta di approntare un progetto individuale di vita (misura assistenziale pure espressamente contemplata dal legislatore all’art. 8 della l. reg. Valle d’Aosta n. 14 del 2008) costituisca circostanza di fatto e di diritto idonea (legittimamente) a giustificare o meno il diniego di definire il progetto assistenziale in parola.

In apertura si è riportato la normativa di rango costituzionale e primario intervenuta in materia e non v’è dubbio che il quadro costituzionale e legislativo depone nel senso della necessità per l’Amministrazione di erogare le misure di sostegno affinchè il disabile possa rimuovere o comunque diminuire le condizioni di handicap, configurandosi la posizione del soggetto affetto da disabilità in relazione all’ottenimento delle prestazioni assistenziali da parte delle competenti strutture in termini di un diritto (sociale) pressochè incomprimibile.

Alla voluntas legis sopra indicata si aggiunga che il giudice amministrativo ha avuto modo più volte di statuire il principio per cui “una lettura sistematica delle disposizioni sulla tutela dei disabili induce ragionevolmente ad affermare che le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (Cons. St., sez. VI, n. 2624 del 2017 e 2698 del 2017).

Parimenti è stato statuito con specifico riferimento al piano educativo individualizzato, il diritto del disabile all’integrazione scolastica e allo sviluppo delle sue potenzialità di apprendimento, laddove le misure da approntarsi devono essere calibrate ai precipui bisogni dell’alunno affetto da disabilità (Tar Lazio, sez. III bis, 1 ottobre 2018, n. 8596; id. 21 dicembre 2018, n. 12506).

Insomma il quadro normativo disciplinante la materia e l’elaborazione giurisprudenziale sul punto intervenuta conducono inequivocabilmente a ritenere che sull’Amministrazione incombe per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi a mò di utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali al punto da potersi (e doversi) configurare nei casi come quello qui all’esame in capo all’Amministrazione, all’uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinchè la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri