Indizione di un nuovo concorso in presenza di una graduatoria ancora valida

Indizione di un nuovo concorso in presenza di una graduatoria ancora valida


Concorso – Graduatoria – Graduatoria valida ed efficace – Indizione nuovo concorso – Possibilità – Motivazione specifica – Necessità.

            La pubblica amministrazione, pur in presenza di graduatorie valide ed efficaci, se vuole coprire posti relativi a professionalità presenti nelle stesse non è obbligata ad attuare lo scorrimento  ma può indire un nuovo concorso purché tale determinazione sia assistita da un approfondito corredo motivazionale, in assenza del quale la determinazione è illegittima (1).

 

(1) Al livello della normativa di fonte primaria ha ricordato la Sezione che l’art. 3, comma 87, l.24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto il comma 5 ter all’art. 35, d.lgs. n. 165 del 2001, ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione citata è particolarmente ampio, applicandosi indistintamente “a tutte” le pubbliche amministrazioni.

Ha aggiunto il Tar – richiamando un proprio precedente in termini (sez. III bis, 21 giugno 2016 n. 7254) - che la norma citata deve evidentemente essere interpretata nel senso reso palese dal suo tenore testuale nonché alla luce della ratio sottesa che, nella fattispecie, è indubbiamente quella di favorire, ove possibile, lo scorrimento delle graduatorie con il solo limite, quanto agli idonei, del rispetto del criterio di equivalenza delle professionalità necessarie per l’ente e presenti nelle graduatorie ancora valide. Da ciò consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici è tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.  

Sul punto v. anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, che ha precisato che “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Tale principio è oramai consolidato nella giurisprudenza per la quale “nell'impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056).

In sostanza, se è vero che l’Amministrazione non ha l’obbligo di preferire lo scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso, tale scelta deve essere adeguatamente motivata, soprattutto quando, come nel caso in esame, il d.m. n. 163 del 2018, avente ad oggetto l’assunzione di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca e posto alla base dei provvedimenti impugnati, ha espressamente previsto la possibilità che le assunzioni in questione “possono essere effettuate, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, utilizzando delle graduatorie vigenti …”.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

CONCORSO a pubblico impiego, GRADUATORIA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri