Alla Corte di Giustizia UE l'immissione in ruolo a seguito di concorso del personale a tempo determinato della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Alla Corte di Giustizia UE l'immissione in ruolo a seguito di concorso del personale a tempo determinato della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente


Autorità amministrative indipendenti - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – Dipendenti a tempo determinato – Immissione in ruolo a seguito di concorso – Anzianità maturata come dipendente a tempo determinato – Computo - Rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.

            Sono rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali: a) se la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, debba essere intesa nel senso di imporre che i periodi di servizio svolti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in funzioni coincidenti con quelle di un dipendente di ruolo inquadrato nella corrispondente categoria della stessa Autorità, siano presi in considerazione per determinarne l'anzianità, anche nel caso in cui la sua successiva immissione in ruolo avvenga a seguito di pubblico concorso, pur in presenza delle peculiarità della procedura concorsuale che determina, per quanto si è detto, una integrale novazione del rapporto e la nascita, con soluzione di continuità accettata dal partecipante alla procedura concorsuale, di un nuovo rapporto connotato dall’esistenza di un atto autoritativo di inquadramento e da speciali obblighi e peculiare rafforzata stabilità; b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui alla precedente lettera a): se la pregressa anzianità debba essere integralmente riconosciuta o sussista un motivo oggettivo per differenziare i criteri di riconoscimento rispetto al riconoscimento integrale in ragione delle anzidette ricordate peculiarità; c) in caso di risposta negativa al quesito di cui alla precedente lettera b): in base a quali criteri debba essere computata l’anzianità riconoscibile per non essere discriminatoria (1).

 

(1) ha chiarito la Sezione che l’assunzione del personale delle Amministrazioni indipendenti avviene nel pubblico impiego per concorso ed ha una copertura costituzionale che determina una rilevante differenziazione fra i rapporti di lavoro pubblicistici, soggetti a regime disciplinare e garantistico particolare (che può arrivare, in certe carriere, a prevedere incisive limitazioni alle libertà del lavoratore e l’imposizione di speciali obblighi a fronte di maggiori garanzie di stabilità del rapporto nella specie rileva quanto disposto ad es. dall’art. 2, comma 10, l. n. 481 del 1995 che sancisce che “I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio.”).

In particolare l’art. 97 Cost. prevede che: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede” mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

L’art. 7 del regolamento del personale dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) (nella versione modificata da ultimo con delibera 19/12/2013, n. 589/2013/A) stabilisce, poi, al comma 1, che: “L'assunzione del personale di ruolo previsto dalla Pianta organica del personale di ruolo dell’Autorità avviene per pubblico concorso …” e, al comma 3, che: “L'Autorità determina di volta in volta i posti da mettere a concorso, secondo le sue specifiche esigenze, e delibera i bandi …”.

Ne consegue che, secondo le dette norme, l’assunzione in ruolo non può avvenire che in relazione al posto, alla qualifica e al livello retributivo messo a concorso, mentre nessuna disposizione interna prevede l’automatico riconoscimento, all’atto dell’immissione in ruolo, della anzianità maturata nello svolgimento del precedente rapporto precario.

Ha aggiunto la Sezione che l’odierna fattispecie non risulta perfettamente sovrapponibile a quelle già decise dal giudice euro unitario con le citate ordinanze 7/3/2013, in C-393/11 e 4/9/2014 in C-152/14 e con la sentenza 18/10/2012, in C-302/11, atteso che i detti precedenti si riferiscono a ipotesi in cui l’immissione in ruolo era avvenuta attraverso procedure di stabilizzazione, ovvero per effetto di un meccanismo che considera unico il rapporto di lavoro consentendone la trasformazione da precario a stabile, con conseguente rilevanza del periodo di servizio a tempo determinato quale presupposto della procedura assunzionale straordinaria, mentre il caso che occupa si caratterizza per una cesura tra precedente rapporto precario e nuovo rapporto che si instaura a seguito del concorso.

Occorre, pertanto, sottoporre alla Corte di Giustizia UE la relativa questione interpretativa concernente la portata della menzionata clausola 4.

 


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ di regolazione per energia reti e ambiente

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri