Domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato

Domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato


Pubblica istruzione – Scuole parificate – Istanza riconoscimento della parità scolastica – Silenzio – Natura di silenzio assenso – Esclusione.

Pubblica istruzione – Scuole parificate – Riconoscimento - Scansione diacronica del procedimento – Possesso dei requisiti e relativa dimostrazione al 31 marzo - Necessità.

Pubblica istruzione – Scuole parificate – Riconoscimento - Scansione diacronica del procedimento – Possesso dei requisiti e relativa dimostrazione al 31 marzo – Termine perentorio.

 

            Non è possibile la formazione del silenzio assenso sulla domanda di riconoscimento della parità scolastica presentata da un privato ai sensi dell'art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, secondo tempi e modalità di cui al par. 3, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, e par. 1.6, d.m. 29 novembre 2007, in mancanza di prova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, non implicando il meccanismo del silenzio-assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali, intesi come sia di fatto che di diritto, per il rilascio dell'autorizzazione (1).

            La scansione diacronica del procedimento di riconoscimento di parità scolastica, disciplinato dagli artt. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, e parr. 3, d.m. 10 ottobre 2008 n. 83, e 1.6, d.m. 29 novembre 2007, impone all’istante di dotarsi, già al 31 marzo, di tutti i requisiti ed i presupposti indispensabili per operare correttamente in vista dell’anno scolastico destinato a partire dal settembre successivo; non è quindi sufficiente la mera dichiarazione, al 31 marzo, del possesso dei requisiti richiesti, per poi dimostrarne l'esistenza nel corso del procedimento di rilascio del riconoscimento della parità scolastica, in quanto la normativa in materia non solo non fa alcun riferimento alla possibilità di autocertificare i requisiti, ma altresì stabilisce che alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la specifica documentazione (2).

            Nel procedimento di riconoscimento di parità scolastica disciplinato dagli artt. 1, l. 10  marzo 2000 n. 62, e parr. 3, d.m. 10 ottobre 2008 n. 83, e 1.6, d.m. 29 novembre 2007, il termine del 31 marzo, entro il quale l'istituto scolastico richiedente deve depositare la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, va considerato perentorio ai fini della verifica della sussistenza dei suddetti requisiti, senza che sia possibile l'integrazione postuma della documentazione rilevante ai fini della decisione. Il deposito di atti attestanti il superamento delle criticità contestate dall’amministrazione non è idoneo ad incidere sul sindacato sull’atto impugnato, la cui legittimità va vagliata esclusivamente  al momento della sua emanazione, ed escludendosi una valutazione ex post di detta documentazione da parte del giudice amministrativo, la natura del cui sindacato è di pura legittimità e non di merito (3).

 

(1) Ha ricordato il Tar che l'istituto del silenzio assenso endoprocedimentale di cui all'art. 17 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241  non si applica ai pareri e alle valutazioni di carattere tecnico, nonché a quelle che presuppongono un apprezzamento di carattere specialistico da parte dell'Amministrazione, quale quello oggetto del procedimento per il riconoscimento o la revoca della parità scolastica ai sensi dell'art. 1, l. 10 marzo 2000, n. 62, e ciò in quanto la necessità di un’attività di carattere valutativo potrebbe assumere rilievo prioritario rispetto alle esigenze di semplificazione ed accelerazione che sono alla base dell'istituto del silenzio significativo.3. L’omessa motivazione dell'Amministrazione in ordine alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale tutte le volte nelle quali la menzione di dette osservazioni si rende del tutto superflua tenuto conto della inconferenza o della irrilevanza o della palese discordanza tra ragioni ostative all’accoglimento e controdeduzioni della parte. Infatti, posto che l'art. 21 octies, comma 2, della stessa legge non consente l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e che tale disposizione è ormai estesa anche ai casi di omissione del preavviso di rigetto,  sarebbe del tutto singolare, a livello di sistema, ignorarne la portata in fase di motivazione del provvedimento per via della mancata menzione delle osservazioni del privato qualora queste non avrebbero potuto apportare modifiche al contenuto o all'esito della decisione.

(2) Ha chiarito la Sezione che la dichiarazione del possesso dei requisiti si pone logicamente e giuridicamente a valle dell’esistenza degli stessi, per cui l’attività di verifica ed ispezione successiva al 31 marzo deve ritenersi deputata ad un riscontro verso il passato e non già pro futuro.  La possibilità di regolarizzazione successiva è prevista per il diverso caso di revoca della parità scolastica, disciplinata al par. 5, d.m. 10 ottobre 2008, n. 83, in cui la pregressa esistenza dei requisiti per l’attivazione del corso di studi e l’operatività degli stessi impongono una particolare cautela per l’emanazione di un atto che incide su una situazione già in essere.

(3) Ha chiarito la Sezione che  non è invece escluso il potere dell'Amministrazione scolastica di decidere su una eventuale richiesta di revisione del diniego di riconoscimento di parità ovvero per la proposizione di una nuova istanza, in ragione del mutato quadro fattuale, e quindi in presenza dei requisiti richiesti dalla legge per il corretto funzionamento dell’Istituto ricorrente, alla luce di un adeguato esame degli atti depositati in giudizio e valutando la sussistenza dei requisiti richiesti pro futuro.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri