Danno da ritardo per il silenzio serbato dall’Autorità d’ambito del servizio idrico sull’istanza di adeguamento delle tariffe

Danno da ritardo per il silenzio serbato dall’Autorità d’ambito del servizio idrico sull’istanza di adeguamento delle tariffe


Risarcimento danni - Danno da ritardo - Istanza all'Autorità d'ambito del servizio idrico di adeguamento delle tariffe Possibilità ancora di provvedere - Inammissibilità del ricorso.

 

     E' inammissibile l'azione di risarcimento per danno da ritardo sull'istanza rivolta all’Autorità d’ambito del servizio idrico di adeguamento delle tariffe se detta Autorità può ancora provvedere (1).

 

(1) Ad avviso del Tar la fattispecie del danno da mero ritardo è trattata dalla legge come fattispecie autonoma produttiva di danni, alla quale, nondimeno, la legge sul

procedimento non ricollega un’obbligazione risarcitoria secondo lo schema dell’art. 2043 cod. civ., ma solo un indennizzo (art. 2-bis, comma 1-bis). Previsione, come noto, mai attuata, ma indicativa della separata

considerazione riservata dall’ordinamento all’ipotesi del danno da mero ritardo (che, pertanto, potrà essere riconosciuto solo quando la disposizione legislativa troverà attuazione).

Mentre, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 241 del 1990, la valutazione negativa che investe la risarcibilità nel caso in cui la richiesta di provvedimento afferisca all’esercizio di poteri amministrativi discrezionali, trova fondamento, in specie, nel divieto per il giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’amministrazione (art. 34, comma 2, c.p.a.); cui si ricollega la norma di cui all’art. 31, comma 3, in tema di azione avverso il silenzio, che consente al giudice di valutare la fondatezza della pretesa «solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione».

Per cui, sempre che si tratti di poteri discrezionali, quando l’amministrazione (anche a seguito di accertamento dell’obbligo di provvedere in sede di accoglimento del ricorso contro il silenzio, come nel caso di specie) ha ancora la possibilità di provvedere, il giudice non può sostituirsi alle valutazioni riservate alla p.a. esprimendo un giudizio prognostico circa la spettanza del provvedimento. E ciò perché il risarcimento del danno da ritardo non può essere avulso da una valutazione concernente l’effettiva spettanza del bene della vita anelato dal privato, con la conseguenza che il presupposto dell’ingiustizia del danno, richiesto ai fini del risarcimento, si ritiene integrato soltanto ove risulti soddisfatto l’interesse pretensivo fatto valere dal privato.

In questi casi, dunque, l’azione risarcitoria per il danno da ritardo è inammissibile e potrà essere riproposta solo dopo l’emanazione del provvedimento.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

DANNI (in materia civile, penale, amministrativa, contabile, alternativi)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri