Convenzione urbanistica per l’edificazione di un edificio da adibire a Centro di cultura islamico

Convenzione urbanistica per l’edificazione di un edificio da adibire a Centro di cultura islamico


Urbanistica – Convenzione urbanistica – Per edificazione centro cultura islamico - Risoluzione - Per inadempimento all'obbligo di pagare opere di urbanizzazione – Omesso bilanciamento contrapposti interessi - Illegittimità.

 

E’ illegittima la risoluzione di una convenzione urbanistica per l’edificazione di un edificio da adibire a Centro di cultura islamico che sia stata disposta per mancanza di bilanciamento tra la gravità dell'inadempimento all'obbligo di pagare una certa somma per opere di urbanizzazione e la finalità della convenzione di garantire il libero esercizio del culto (1).

 

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il Comune, sito nella regione Lombardia, ha dichiarato risolta (o decaduta) la convenzione a causa di un oggettivo inadempimento del Centro all'obbligo di pagare una certa somma per opere di urbanizzazione.

La Sezione ha annullato il provvedimento comunale in quanto non preceduto da un attento bilanciamento tra la gravità dell'inadempimento e la finalità della convenzione di garantire il libero esercizio del culto. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n 63 del 2016 relativa alla legge regionale lombarda n. 2 del 2015 sulle attrezzature religiose.

Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, la Corte ha precisato che «La convenzione prevista dalla disposizione in esame, necessaria nella fase di applicazione della normativa in questione da parte del Comune, deve essere ispirata alla finalità, tipicamente urbanistica, di assicurare lo sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitati. Naturalmente la convenzione potrà stabilire le conseguenze che potranno determinarsi nel caso in cui l'ente che l'ha sottoscritta non ne rispetti le stipulazioni, graduando l'effetto delle violazioni in base alla loro entità. La disposizione impugnata consente di annoverare tra queste conseguenze, a fronte di comportamenti abnormi, la possibilità di risoluzione o di revoca della convenzione. Si tratta, con ogni evidenza, di rimedi estremi, da attivarsi in assenza di alternative meno severe. Nell'applicare in concreto le previsioni della convenzione, il Comune dovrà in ogni caso specificamente considerare se, tra gli strumenti che la disciplina urbanistica mette a disposizione per simili evenienze, non ve ne siano altri, ugualmente idonei a salvaguardare gli interessi pubblici rilevanti, ma meno pregiudizievoli per la libertà di culto, il cui esercizio, come si è detto, trova nella disponibilità di luoghi dedicati una condizione essenziale. Il difetto della ponderazione di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa.

La disposizione in questione, così interpretata, si presta a soddisfare il principio e il test di proporzionalità, che impongono di valutare se la norma oggetto di scrutinio, potenzialmente limitativa di un diritto fondamentale, qual è la libertà di culto, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva di applicare sempre quella meno restrittiva dei diritti individuali e imponga sacrifici non eccedenti quanto necessario per assicurare il perseguimento degli interessi ad essi contrapposti».

In altri termini, l’Ente locale non può interpretare le convenzioni ex art. 70, comma 2 ter, come se si trattasse di una qualunque convenzione urbanistica, ma - come detto - deve valutare, e di conseguenza motivare, se gli inadempimenti addotti debbano necessariamente comportare la risoluzione, la revoca o la decadenza o se non siano utilizzabili diversi strumenti, meno lesivi per la libertà di culto.

 


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

EDILIZIA e urbanistica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri