News UM n. 98/2020. Blocco degli incrementi contributivi nel pubblico impiego e connessa determinazione della base di calcolo della contribuzione previdenziale: infondata la q.l.c.

News UM n. 98/2020. Blocco degli incrementi contributivi nel pubblico impiego e connessa determinazione della base di calcolo della contribuzione previdenziale: infondata la q.l.c.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità dell’art. 9, comma 21 d.l. n. 78 del 2010 nel testo risultante dalla legge di conversione e disposizioni successive, in relazione alle modalità di individuazione della base di calcolo della contribuzione pensionistica la quale non può tener conto di emolumenti che, per effetto del blocco degli incrementi retributivi, non sono stati percepiti dal pubblico dipendente. La Corte ha anche chiarito come non possa invocarsi – con conseguente manifesta inammissibilità della questione – quale parametro interposto di costituzionalità la previsione di un Protocollo CEDU non ancora ratificato, fermo restando, ai fini della tutela apprestata dalla Convenzione, che gli incrementi retributivi sterilizzati non costituiscono un “bene” poiché non sono mai entrati nel patrimonio dei pubblici dipendenti e che il trattamento pensionistico non può subire incrementi in ragione di una retribuzione non percepita e non spettante.