Alla Corte di giustizia Ue l’introduzione di imposizioni informative e fiscali ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare

Alla Corte di giustizia Ue l’introduzione di imposizioni informative e fiscali ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare


Professioni e mestieri – Gestore agenzia immobiliare - Portale telematico di intermediazione immobiliare – Obblighi informativi e fiscali – Rimessione alla Corte di giustizia Ue

            Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le questioni: a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli artt. 4, 5 ss. della direttiva 1535/2015/UE, l’art. 8 della direttiva 98/34/CE e l’art. 56 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare “regole tecniche per la prestazione di un servizio della società dell’informazione” consistenti in obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario); b) se le disposizioni e i principi del diritto euro-unitario, fra cui gli artt. 3, 18, 32, 44, 49, 56, 101 ss., 116, 120, 127 ss. del TFUE e le direttive 2000/31/CE e 2006/123/CE, ostino ad una normativa nazionale che: - introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti; - introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta; - introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale; - introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno; c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte (1).

 

(1) Ha osservato la Sezione che l’esegesi delle disposizioni nazionali e, soprattutto, euro-unitarie propugnata da parte ricorrente, secondo cui vi è un insanabile contrasto delle prime con le seconde, non è invero l’unica che può trarsi dal complesso normativo rilevante ai fini di causa: la contrapposta esegesi coltivata dal T.a.r. e condivisa dalle odierne parti resistenti, invero, non presenta chiari tratti di patente irragionevolezza.

Tale considerazione è di per sé sufficiente – impregiudicato ogni altro profilo – a rendere necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, in considerazione del monopolio interpretativo del diritto euro-unitario che i Trattati assegnano alla Corte di Giustizia, della natura di Giudice di ultima istanza rivestita dal Consiglio di Stato e della specifica richiesta in tal senso svolta, sia pure in subordine, da parte ricorrente.

Come noto, in presenza della richiesta di una parte processuale di ottenere dalla Corte l’esatta interpretazione del diritto euro-unitario (originario o derivato) rilevante ai fini di causa, il Giudice di ultima istanza è di regola tenuto a disporre la rimessione alla Corte, fatte salve puntuali e tassative ipotesi.

In particolare, in disparte i casi di controversie fittizie (Corte di Giustizia, sentenza 11 marzo 1980, C-104/79, Foglia) o di questioni puramente ipotetiche (Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2013, C-136/12, Consiglio Nazionale dei geologi), secondo la consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Giustizia il dovere di rimessione esula soltanto allorché la questione sia materialmente identica ad altra già affrontata e risolta dalla Corte; inerisca ad punto di diritto già affrontato e risolto dalla Corte, sia pure nell’ambito di una controversia non strettamente identica; pur non ancora affrontata dalla Corte, sia comunque tale da non lasciare alcun ragionevole dubbio sull’esatta interpretazione da riconoscere al diritto euro-unitario.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

PROFESSIONI intellettuali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri